La formula veniva utilizzata per distinguere la categoria dei delitti da quella delle contravvenzioni (mala quia prohibita). Mentre queste ultime violavano le leggi destinate a promuovere il pubblico bene, i delitti offendevano la sicurezza pubblica e privata, o le condizioni primarie essenziali e permanenti del vivere civile. Nel nostro ordinamento, la distinzione tra delitti e contravvenzione è effettuata solo in base al criterio formale del tipo di sanzione (le pene principali stabilite per i delitti sono l'ergastolo, la reclusione e la multa, mentre quelle stabilite per le contravvenzioni sono l'arresto e l'ammenda).