(massima n. 1)
La sottoposizione a controllo e la utilizzazione probatoria della corrispondenza epistolare non č soggetta alla disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, dovendosi invece seguire le forme del sequestro di corrispondenza di cui agli artt. 254 e 353 c.p.p. e, nel caso di corrispondenza di detenuti, anche le particolari formalitā stabilite dall'art. 18 ter ord. pen.