(massima n. 2)
In materia di intercettazioni telefoniche, la modificazione dell'art. 267 c.p.p. (D.L. 13 maggio 1991 n. 152, convertito in L. 12 luglio 1991 n. 203), in tema di indagini relative a delitti di criminalità organizzata, disciplina l'autorizzazione ad eseguire intercettazioni telefoniche allorché le stesse appaiono «necessarie» (non «indispensabili») in presenza di «sufficienti» (e non gravi) indizi di reato; le informazioni confidenziali fornite dagli organi di polizia al P.M. possono essere utilizzate legittimamente quali «sufficienti indizi di reato» (e non già «di colpevolezza. . .») ai fini dell'autorizzazione alle intercettazioni telefoniche, i cui esiti potranno invece, a determinate condizioni, essere utilizzati ai fini probatori. E per quanto attiene alla motivazione dei provvedimenti autorizzativi deve ritenersi sufficiente il riferimento alle specifiche informative della polizia, espressamente richiamate.