(massima n. 1)
In tema di dichiarazione di estinzione del reato, il favor innocentiae di cui all'art. 531, comma secondo, c.p.p., per il quale il giudice dichiara non doversi procedere quando vi è dubbio sull'esistenza di una causa di estinzione del reato, può trovare applicazione allorché l'incertezza ricada su elementi fattuali dell'iter criminis come il tempus commissi delicti ma non con riguardo ad attività post delictum che, richieste all'imputato o da lui provocate, come l'oblazione, la sanatoria per i reati edilizi, i condoni previdenziali ed altro, devono risultare da atti formali e processuali inconciliabili con il dubbio sulla esistenza della dedotta causa di estinzione.