(massima n. 1)
Nel vigente codice di rito, con riferimento alle sentenze emesse ad istruzione dibattimentale espletata, la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione prevale sulla insufficienza della prova solo se la causa estintiva incida sul reato così come contestato, nella sua versione edittale, e non già quando sia creata dal giudice a seguito della concessione, dopo il riconoscimento della responsabilità dell'imputato, che di per sè esclude l'insufficienza della prova, di una qualche attenuante la quale, grazie al giudizio di prevalenza, faccia scendere il massimo edittale della pena, sicché debba darsi atto della prescrizione.