(massima n. 1)
L'art. 5 d.p.r. 12 aprile 1990, n. 75 prescrive che l'amnistia non si applichi qualora l'imputato, prima che sia pronunciata sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato, faccia espressa dichiarazione di non volerne usufruire. Tuttavia, non è previsto alcun obbligo di interpello da parte del giudice, sicché è sufficiente che l'imputato sia comunque a conoscenza del procedimento a suo carico, avendo l'onere di manifestare il proprio intendimento di rinunziare all'amnistia con una dichiarazione espressa, in mancanza della quale è legittima l'applicazione della causa estintiva.