(massima n. 1)
La dichiarazione di non doversi procedere per estinzione del reato del quale sia incerta la data di commissione (o di cessazione della permanenza) non esige come condizione per essere adottata che l'incertezza sia assoluta; anche una incertezza relativa (determinata dal contrasto, dall'ambiguità o imprecisione delle risultanze processuali) può giustificare la pronuncia di favore per l'imputato, in base al principio che il dubbio sulla sussistenza della causa estintiva va risolto nel senso della sua affermazione anziché in quello della sua negazione, non essendo ammissibile una soluzione dubitativa nel giudizio in ordine all'estinzione del reato.