(massima n. 1)
Non č suscettibile di revisione la sentenza di estinzione del reato per prescrizione dalla quale consegua la sola conferma delle statuizioni civili. (In motivazione la Corte ha chiarito che la revisione puō riguardare solo una sentenza di condanna, che, ai sensi dell'art. 6 CEDU, deve intendersi ogni provvedimento con il quale il giudice, al di lā del "nomen iurės", nella sostanza, infligga una sanzione che abbia comunque natura punitiva e deterrente, e non meramente riparatoria o preventiva, come č invece per la condanna al risarcimento del danno, avente solo natura riparatoria).