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Articolo 519 Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

[Aggiornato al 30/11/2024]

Diritti delle parti

Dispositivo dell'art. 519 Codice di procedura penale

1. Nei casi previsti dagli articoli 516, 517 e 518 comma 2, salvo che la contestazione abbia per oggetto la recidiva, il presidente informa l'imputato che può chiedere un termine per la difesa a e formulare richiesta di giudizio abbreviato, di applicazione della pena a norma dell’articolo 444 o di sospensione del procedimento con messa alla prova, nonché di richiedere l’ammissione di nuove prove(1).

2. Se l'imputato fa richiesta di un termine per la difesa, il presidente sospende il dibattimento [477 2, 304] per un tempo non inferiore al termine per comparire previsto dall'articolo 429, ma comunque non superiore a quaranta giorni. In ogni caso l’imputato può, a pena di decadenza entro l’udienza successiva, formulare richiesta di giudizio abbreviato, di applicazione della pena a norma dell’articolo 444 o di sospensione del procedimento con messa alla prova, nonché richiedere l’ammissione di nuove prove(2).

3. Il presidente dispone la citazione della persona offesa, osservando un termine non inferiore a cinque giorni.

Note

***DIFFERENZE RISPETTO ALLA FORMULAZIONE PREVIGENTE***
(in verde le modifiche e in "[omissis]" le parti della norma non toccate dalla riforma)


1. Nei casi previsti dagli articoli 516, 517 e 518 comma 2, salvo che la contestazione abbia per oggetto la recidiva, il presidente informa l’imputato che può chiedere un termine per la difesa e formulare richiesta di giudizio abbreviato, di applicazione della pena a norma dell’articolo 444 o di sospensione del procedimento con messa alla prova, nonché di richiedere l’ammissione di nuove prove.
2. Se l'imputato ne fa richiesta, il presidente sospende il dibattimento per un tempo non inferiore al termine per comparire previsto dall'articolo 429, ma comunque non superiore a quaranta giorni. In ogni caso l'imputato può' chiedere l'ammissione di nuove prove a norma dell'articolo 507.
2. Se l’imputato fa richiesta di un termine per la difesa, il presidente sospende il dibattimento per un tempo non inferiore al termine per comparire previsto dall’articolo 429, ma comunque non superiore a quaranta giorni. In ogni caso l’imputato può, a pena di decadenza entro l’udienza successiva, formulare richiesta di giudizio abbreviato, di applicazione della pena a norma dell’articolo 444 o di sospensione del procedimento con messa alla prova, nonché richiedere l’ammissione di nuove prove.
[omissis]

__________________

(1) Comma così modificato dall'art. 30, co. 1, lett. l) n. 1) del d.lgs n. 150 del 2022 (c.d. "Riforma Cartabia").
(2) Comma così modificato dall'art. 30, co. 1, lett. l) n. 2) del d.lgs n. 150 del 2022 (c.d. "Riforma Cartabia").

Nella precedente formulazione, tale comma era stato dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Corte costituzionale prima, con sent. n. 241 del 3 giugno 1992, nella parte in cui nei casi previsti dall'art. 516 del c.p.p. non consentiva al pubblico ministero e alle parti private diverse dall'imputato di chiedere l'ammissione di nuove prove e nell'inciso "a norma dell'art. 507 del c.p.p." e poi, con sent. n. 50 del 20 febbraio 1995, nella parte in cui non consentiva al pubblico ministero e alle parti private diverse dall'imputato di chiedere l'ammissione di nuove prove nel caso di nuova contestazione effettuata a norma dell'art. 517 del c.p.p..

Ratio Legis

Tale disposizione trova il suo fondamento nella necessità di garantire all’imputato il diritto di difesa rispetto a nuove contestazioni. Infatti, a seguito di modifica dell’imputazione, l’imputato deve essere messo in condizioni di poter rimodulare la propria linea difensiva.

Spiegazione dell'art. 519 Codice di procedura penale

L’art. 519 c.p.p. disciplina i diritti dell’imputato nel caso di modificazione dell’imputazione per fatto diverso (art. 516 del c.p.p.), per reato concorrente o circostanza aggravante (art. 517 del c.p.p.) oppure per fatto nuovo (art. 518 del c.p.p.).

Il comma 1 (come rivisto dalla riforma Cartabia, d.lgs. n. 150 del 2022) stabilisce che – quando ci sono nuove contestazioni da parte del pubblico ministero a seguito delle modifiche del fatto storico (art. 516 del c.p.p., art. 517 del c.p.p. e comma 2 dell’art. 518 del c.p.p.), salvo che la contestazione riguardi la recidivail presidente è tenuto ad informare l’imputato che ha diritto i seguenti di diritti:
  • l’imputato può chiedere un termine a difesa e, ai sensi del comma 2, questo termine non può essere inferiore al termine per comparire previsto dall’art. 429 del c.p.p. (venti giorni) e non può essere superiore a quaranta giorni;
  • l’imputato può richiedere l’ammissione di nuove prove;
  • l’imputato può formulare richiesta di giudizio abbreviato, di patteggiamento o di sospensione del procedimento con messa alla prova (peraltro, ai sensi del comma 4-bis dell’art. 141 delle disp. att. c.p.p., nel caso di modifica dell’originaria imputazione in altra per cui sia ammissibile l’oblazione, l’imputato può chiedere l’oblazione).

Il comma 2 (anch’esso modificato dalla riforma Cartabia) precisa che, qualora l’imputato chieda un termine a difesa, il presidente sospende il dibattimento per un tempo che, come detto, non può essere né inferiore al termine per comparire ex art. 429 del c.p.p., né superiore a quaranta giorni. In ogni caso, a pena di decadenza entro l’udienza successiva, l’imputato può richiedere l’ammissione di nuove prove oppure formulare richiesta di giudizio abbreviato, patteggiamento o sospensione del procedimento con messa alla prova.

Occorre precisare che, in passato, la Corte costituzionale aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale del vecchio comma 2 nella parte in cui, nei casi previsti dall’art. 516 del c.p.p. e dall’art. 517 del c.p.p., non consentiva al pubblico ministero e alle altre parti private diverse dall’imputato di chiedere l’ammissione di nuove prove (Corte cost., sentenze nn. 241 del 1992 e 50 del 1995). Peraltro, ad avviso della Corte, tale comma era costituzionalmente illegittimo anche nella parte in cui prevedeva l’ammissione di nuove prove “a norma dell’art. 507 del c.p.p.” (ammissione di nuovi mezzi di prova solo se assolutamente necessario) e non anche secondo le regole generali (art. 495 del c.p.p. riferito all’art. 190 del c.p.p. e all’art. 190 bis del c.p.p.).

Infine, a norma del comma 3, nelle ipotesi in esame, il presidente dispone la citazione della persona offesa, osservando un termine non inferiore a cinque giorni. In tal modo, in relazione alla nuova contestazione, il sistema permette alla persona offesa di costituirsi parte civile, nel caso in cui sia anche il cd. danneggiato dal reato.

Relazione al D.Lgs. 150/2022

(Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150: "Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari")

1 
La Corte costituzionale è intervenuta sulla disciplina delle nuove contestazioni inizialmente per sancire la possibilità di accedere all’applicazione della pena su richiesta, all’oblazione ed al giudizio abbreviato in caso di contestazioni c.d. tardive o patologiche, ossia relative a fatti o circostanze che già emergevano dagli atti di indagine (cfr. sent. n. 265 del 1994, n. 530 del 1995, n. 333 del 2009 e n. 184 del 2014).


Solo più di recente ed in consapevole superamento di tale prospettiva, il giudice delle leggi ha riconosciuto all’imputato analogo diritto di accesso anche in caso di contestazioni c.d. fisiologiche, ossia relative a fatti o circostanze emersi per la prima volta in dibattimento, ritenendo la scelta dei riti alternativi da parte dell’imputato come «una delle più qualificanti espressioni del suo diritto di difesa» (sent. n. 237 del 2012, n. 273 del 2014, n. 206 del 2017, n. 141 del 2018, n. 82 del 2019, n. 14 del 2020).


Da ultimo, il lungo percorso di sentenze additive di principio sul rapporto tra modifiche dell’imputazione e diritto di accesso ai riti speciali si è accresciuto di un ulteriore passo, con la declaratoria di incostituzionalità dell’art. 517 c.p.p. nella parte in cui, in seguito alla nuova contestazione di una circostanza aggravante, non prevede la facoltà dell’imputato di richiedere al giudice del dibattimento la sospensione del procedimento con messa alla prova, con riferimento a tutti i reati contestatigli (C. cost. 14 giugno 2022, n. 146).


Calato in questo quadro, l’intendimento della legge delega è quello di razionalizzare e generalizzare il diritto dell’imputato ad accedere ai riti premiali (segnatamente e nell’attuale contesto normativo: patteggiamento, abbreviato, messa alla prova; l’analogo problema con riguardo all’oblazione trova già soluzione all’art. 141, comma 4 bis, disp. att.) in caso di una qualunque modifica dell’imputazione.


Per garantire il risultato si suggeriscono due interventi:
- quello “informativo” all’art. 519, comma 1, norma che enuncia gli avvisi che il giudice dà all’imputato in caso di modifica dell’accusa;
- quello “attributivo” del potere all’art. 519, comma 2, norma che contiene i poteri che competono alla parte in caso di nuova contestazione (ottenere il termine a difesa, chiedere nuove prove, chiedere i procedimenti speciali).


Nell’art. 519, comma 2 si propone poi la soppressione dell’inciso “a norma dell’articolo 507” per adeguare il comma alla sentenza della Corte costituzionale n. 241 del 1992.

Massime relative all'art. 519 Codice di procedura penale

Cass. pen. n. 39235/2011

Nel caso di contestazione suppletiva di reato connesso, le prove acquisite precedentemente nel corso dell'istruzione dibattimentale sono legittimamente utilizzabili anche ai fini della decisione relativa ai fatti oggetto della nuova contestazione. (Rigetta, App. Messina, 25/11/2008).

Cass. pen. n. 7641/2010

La sentenza di patteggiamento, che abbia omesso di statuire in ordine all'applicazione di una misura di sicurezza, non č appellabile al tribunale di sorveglianza ex art. 680 c.p.p., ma č ricorribile per cassazione. (Nella specie l'omessa applicazione riguardava la misura di sicurezza obbligatoria dell'espulsione dello straniero dal territorio dello Stato, prevista dall'art. 86 del T.U. Stup.).

Cass. pen. n. 15927/2009

In tema di udienza preliminare, la modifica dell'imputazione o la nuova contestazione ai sensi dell'art. 423 cod. proc. pen. non comporta la concessione di un termine a difesa, sia nel caso in cui l'imputato sia presente sia nel caso in cui questi risulti assente o contumace. (Rigetta, App. Milano, 28 maggio 2008).

Cass. pen. n. 29213/2005

In caso di contestazione suppletiva nel corso dell'udienza preliminare, il diritto di difesa non subisce nessuna effettiva compromissione in conseguenza della mancata concessione di un termine per la difesa, non previsto dall'art. 423 c.p.p. a differenza di quanto stabilito dall'art. 519 c.p.p. per la fase dibattimentale.

Cass. pen. n. 11783/1995

Nell'ipotesi di nuova contestazione effettuata dal P.M. ai sensi dell'art. 516 c.p.p., qualora dal verbale di udienza non risulti specificamente che il presidente abbia informato l'imputato del diritto di chiedere un termine per la difesa ex art. 519 c.p.p., non sussiste alcuna nullitā della sentenza a norma dell'art. 522 c.p.p. se dal detto verbale emerga che, dopo tale contestazione, nulla hanno opposto le difese. La menzione dell'acquiescenza delle stesse alla contestazione appare, infatti, comprensiva di tutta l'attivitā orale svolta in quel contesto dalle parti, compresa la cognizione della possibilitā di avere un termine e l'espressa rinuncia ad avvalersi di tale facoltā.

Cass. pen. n. 1890/1994

A differenza di quanto stabilito dall'art. 519 c.p.p. per il dibattimento, non č prevista la concessione di un termine per la difesa nel caso di modificazione del capo di imputazione nel corso dell'udienza preliminare.

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Anonimo chiede
sabato 26/06/2021 - Lazio
“Spett.le Brocardi.it

Sono a chiedere il seguente parere.

Il Giudice Penale Monocratico di sua iniziativa, ha interrotto e rinviato il dibattimento in quanto ha ordinato al Pubblico Ministero di correggere il capo d’imputazione in quanto ha appurato che risulta un fatto diverso da come è descritto (art. 516 c.p.p.).

Alla data della nuova udienza dibattimentale, l’imputato potrà avvalersi dei diritti prescritti nell’art. 519 c.p.p. e potranno accadere due fattispecie, una che il Giudice d sua iniziativa informa l’imputato che può chiedere un termine per la difesa, (comma 1) e in ipotesi che il Giudice non informi l’imputato, quest’ultimo potrà chiedere di sua iniziativa di un termine per la difesa. (comma 2).

Già tale distinguo tra il comma 1 e 2 dell’art. Cit. sembrerebbe creare un solco giuridico, laddove nel comma 1 è il Giudice che (facoltativamente) propone la richiesta all’imputato, diversamente nel comma 2 è l’imputato nella sua totale iniziativa che richiede dei temini.

La domanda è: i tempi di sospensione del dibattimento richiesti ex art. 519 c.p.p., sia in ipotesi del comma 1 o del comma 2, sono oggetto di sospensione della prescrizione ex art. 159, comma 3 c.p.p.?

Ritengo che non sia giusto che l’imputato debba vedersi sospendere la prescrizione al fine di meglio difendersi da un atto (errato decreto di citazione diretta a giudizio) e da un fatto (errore nel capo d’imputazione) determinato per colpa imputabile unicamente al P.M.

La Corte appello Milano sez. II 30 gennaio 2009 ha statuito quanto segue:
Il testo dell'art. 159 c.p., nella formulazione previgente all'entrata in vigore della l. 5 dicembre 2005 n. 251, può risultare più favorevole per l'imputato in quanto non contempla tra i periodi di sospensione della prescrizione, al contrario della nuova disciplina, quelli relativi al legittimo impedimento delle altre parti processuali. Tale norma, richiamando i casi di sospensione previsti per legge, rimanda all'art. 304 lett. a c.p.p. il quale contempla la sospensione per concessione del termine a difesa. L’interpretazione della sospensione a seguito di concessione del termine a difesa offerta dalla giurisprudenza di legittimità è restrittiva in quanto contempla casi tipici, e come tale il suo contenuto non può essere ampliato oltre le ipotesi disciplinate specificamente dagli art. 108, 451, 519 e 520 c.p.p.

Ed ancora per quanto stabilito dalla Cassazione penale, SS.UU., sentenza 11/01/2002 n. 1021.

Giova sottolineare che nei processi di primo grado, ho visto che quando l’imputato chiede ex art. 519 c.p.p. i termini per la difesa, il Giudice sospende (illegittimamente?) i termini di prescrizione. (Untitled - Camera Penale di Monza – indeterminatezza capo d’imputazione).
In
In attesa del vostro parere per sapere come detto se ex art. 519 c.p.p. comma 1 e 2 in ipotesi di rinvio del dibattimento per la concessione e/o richiesta dei termini per la difesa la prescrizione viene sospesa o meno, porgo Cordiali saluti.”
Consulenza legale i 30/06/2021
Innanzitutto, nel caso di specie occorre sottolineare che l’art. 519 c.p.p. non pone alcuna diversificazione tra il caso in cui l’imputato chieda i termini a difesa di sua sponte o previa indicazione del giudice.

In realtà, infatti, la previsione del primo comma dell’articolo in parola si limita a fissare un incombente al giudice che, se non rispettato, configura una nullità di ordine intermedio, eccepibile dalla parte.

Detto ciò, stando alla giurisprudenza ad oggi maggioritaria, a prescindere dalla dinamica della richiesta, la concessione dei termini a difesa e il conseguente rinvio del dibattimento non è causa di sospensione della prescrizione.

Sul punto, è chiarissima la Cassazione che, con un precedente recente, ha affermato che “in tema di prescrizione del reato, la sospensione del procedimento e il rinvio o la sospensione del dibattimento comportano, senza necessità di un provvedimento formale, la sospensione dei relativi termini ogni qualvolta siano disposti per impedimento dell'imputato o del suo difensore, ovvero su loro richiesta e sempre che l'una o l'altro non siano determinati da esigenze di acquisizione della prova o dal riconoscimento di un termine a difesa”.

Secondo la Cassazione, dunque, allorché l’imputato, legittimamente, chieda un termine a difesa, la prescrizione non è sospesa.

Ciò, si badi bene, non vuol dire che il giudice non possa sospendere la prescrizione di proprio arbitrio. In tal caso, tuttavia, laddove la prescrizione dovesse essere decorsa se non ci fosse stato il provvedimento di sospensione, l’imputato sarebbe liberissimo di eccepire tale circostanza nei motivi di appello onde ottenere la declaratoria di intervenuta prescrizione.