(massima n. 3)
Qualora la parte civile non compaia nel giudizio di appello e non presenti le conclusioni, la sua costituzione non può intendersi revocata ai sensi dell'art. 82, comma 2, c.p.p., valendo tale disposizione solo per il processo di primo grado. Ed infatti, se la parte civile non formula le proprie richieste almeno una prima volta non si forma un petitum sul quale il giudice possa pronunciarsi, con la conseguenza che opera la regola della revoca implicita, mentre invece, le conclusioni rassegnate in primo grado restano valide in ogni stato e grado del processo.