(massima n. 1)
In tema di esame testimoniale, la violazione del divieto di porre domande suggestive non comporta né l'inutilizzabilità, né la nullità della prova raccolta, non essendo una tale sanzione prevista dall'art. 499 cod. proc. pen., nè potendo essere desunta dal disposto dell'art. 178 cod. proc. pen. (In motivazione, la Corte ha aggiunto che l'anzidetta violazione può tuttavia compromettere la genuinità della propalazione nel caso in cui abbia inciso sul complessivo risultato probatorio in maniera da rendere il materiale raccolto globalmente inidoneo ad essere valutato).