Cass. pen. n. 6914/2011
In tema di istruzione dibattimentale, il mancato rispetto dell'ordine di assunzione delle prove non è causa di nullità alcuna, risolvendosi in una mera irregolarità. (Dichiara inammissibile, Giud.pace Mestre, 11 febbraio 2010).
Cass. pen. n. 1081/2009
Non causa nullità alcuna il mancato svolgimento dell'esame dell'imputato che ne abbia fatto preventiva richiesta e che non si sia opposto alla chiusura dell'istruzione dibattimentale senza che si procedesse all'incombente. (Dichiara inammissibile, App. Milano, 06 marzo 2007).
Cass. pen. n. 9072/2009
Stante il principio di tassatività delle nullità, la violazione dell'ordine di assunzione delle prove, disciplinato dall'art. 496 cod. proc. pen., non è presidiata da alcuna sanzione di carattere processuale. (Fattispecie relativa al ricorso presentato dalla parte civile avverso la decisione del giudice del merito di anticipare, nonostante la sua opposizione, l'audizione dei testimoni della difesa prima dell'esaurimento della lista testimoniale presentata dal pubblico ministero). (Rigetta, App. Catanzaro, 03/12/2008).
Cass. pen. n. 9135/2008
La mancata assunzione dei mezzi di prova già ammessi non produce alcuna nullità del procedimento laddove non sia stata manifestata alcuna riserva alla chiusura dell'istruzione dibattimentale da parte di chi tali mezzi aveva richiesti né opposizione delle altre parti processuali.
Cass. pen. n. 20585/2005
In tema di esame testimoniale, la parte che non ha indicato il teste a suo favore non può porre, in sede di controesame di quello introdotto da altra parte, domande su circostanze diverse da quelle specificate da chi ne ha richiesto l'esame al momento della presentazione della relativa lista; se così non fosse, verrebbero frustrati i termini temporali ed i limiti di ammissibilità prescritti dal codice di rito per l'ingresso in processo delle prove indicate dalle parti, nonchè le regole concernenti le modalità di assunzione delle stesse.
Cass. pen. n. 46753/2004
Il principio della decisione «allo stato degli atti» è previsto dalla legge solo per il giudizio abbreviato (ex art. 440 c.p.p.), mentre nel rito normale il dibattimento è l'asse portante del processo. (Nella specie, in ossequio a detto principio la corte di legittimità ha cassato con rinvio l'impugnata sentenza, nella quale il giudice, invece di procedere all'istruzione dibattimentale, assumendo — ex art. 496 c.p.p. — le prove richieste ed ammesse, pronunziava immediatamente sentenza di condanna, dando per scontata la penale responsabilità dell'imputato, senza neppure revocare l'ordinanza ammissiva delle prove, alle quali anche la difesa avrebbe potuto avere interesse).
Cass. pen. n. 30286/2002
In tema di esame delle parti private, poiché l'art. 503 c.p.p. non contempla il caso della richiesta concorrente dell'imputato e del P.M., l'ordine di escussione previsto dal comma secondo va integrato con quello di cui all'art. 496, comma primo, c.p.p., che assegna la precedenza alla pubblica accusa, in quanto l'esame richiesto dal pubblico ministero può essere qualificato come mezzo di prova a carico dell'imputato stesso.
Cass. pen. n. 9901/1998
In tema di ordine di assunzione delle prove, non essendo espressamente contemplata dalla legge la ipotesi della richiesta concorrente delle parti (nella specie, pubblico ministero e imputato) di esaminare un testimone sulle stesse circostanze, deve ritenersi in tal caso che, non potendosi in concreto distinguere sul piano logico un esame diretto e un controesame, il contraddittorio resta assicurato sempre che la accusa e la difesa siano messe in grado di procedere all'esame, secondo l'ordine che, ai sensi dell'art. 496, comma 1, c.p.p., assegna la precedenza alla pubblica accusa. (Fattispecie nella quale la difesa dell'imputato si era rifiutata di procedere all'esame del teste dopo quello effettuato dal pubblico ministero: la S.C. ha in proposito affermato che tale rifiuto ben poteva dal giudice di merito essere messo a fondamento della revoca dell'ordinanza ammissiva del teste, equivalendo il rifiuto della parte privata a rinuncia all'esame del teste).