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Articolo 139 Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

[Aggiornato al 30/11/2024]

Riproduzione fonografica o audiovisiva

Dispositivo dell'art. 139 Codice di procedura penale

1. La riproduzione fonografica o audiovisiva [134] è effettuata da personale tecnico, anche estraneo all'amministrazione dello Stato, sotto la direzione dell'ausiliario [126] che assiste il giudice.

2. Quando si effettua la riproduzione fonografica, nel verbale è indicato il momento di inizio e di cessazione delle operazioni di riproduzione.

3. Per la parte in cui la riproduzione fonografica, per qualsiasi motivo, non ha avuto effetto o non è chiaramente intelligibile, fa prova il verbale redatto in forma riassuntiva [140].

4. La trascrizione della riproduzione è effettuata da personale tecnico giudiziario. Il giudice può disporre che essa sia affidata a persona idonea estranea all'amministrazione dello Stato.

5. Quando le parti vi consentono, il giudice può disporre che non sia effettuata la trascrizione.

6. Le registrazioni fonografiche o audiovisive e le trascrizioni, se effettuate, sono unite agli atti del procedimento.

Ratio Legis

Il verbale svolge una funzione sia rappresentativa sia conservativa degli atti che si compiono nel procedimento.

Spiegazione dell'art. 139 Codice di procedura penale

La norma individua i caratteri procedurali della riproduzione fonografica o audiovisiva.

Essa è effettuata mediante apposito personale tecnico, anche estraneo alla P.A., sotto la direzione dell'ausiliario del giudice.

Qualora si opti per la riproduzione meramente fonografica, il verbale deve contenere il momento di inizio e di cessazione delle operazioni. Se la registrazione fonografica non è andata a buon fine, vale comunque quanto contenuto nel verbale, anche se redatto in forma riassuntiva.

Anche la trascrizione della riproduzione, qualsiasi essa sia, è affidata al personale tecnico, anche estraneo alla P.A., ed il tutto è unito tra gli atti del procedimento, al fine di poter essere verificato in ogni momento dalle parti, e soprattutto poter essere eventualmente confrontato.

A proposito della conservazione, secondo quanto disposto dall'art. 49 delle disp. att. del presente codice, i nastri e i supporti contenenti le riproduzioni fonografiche o audiovisive sono racchiusi in apposite custodie numerate e sigillate. Ciascuna custodia, a sua volta, è racchiusa in un involucro, sul quale è trascritto il numero della custodia e sono indicati gli estremi del procedimento e le generalità delle persone alle quali si riferiscono le riproduzioni nonché la data in cui le singole riproduzioni sono state effettuate.Al fine poi di evitarne il deterioramento, i nastri e i supporti possono essere conservati anche in contenitori separati dagli atti processuali.

Relazione al D.Lgs. 150/2022

(Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150: "Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari")

Massime relative all'art. 139 Codice di procedura penale

Cass. pen. n. 42505/2010

In tema di atti processuali, la mancata trascrizione delle dichiarazioni fonoregistrate rese dai testimoni in sede di esame dibattimentale integra, laddove il verbale redatto in forma riassuntiva rimandi integralmente ad esse, una nullità d'ordine generale della sentenza per violazione del diritto di difesa. (Annulla con rinvio, Trib. Bergamo, 16 febbraio 2009).

Cass. pen. n. 6105/2007

Ai fini dell'utilizzabilità del contenuto di dichiarazioni rese in dibattimento, regolarmente registrate, è sufficiente che, pur in mancanza di trascrizione, vi sia in atti il verbale riassuntivo, la cui funzione è anche quella di garantire che la registrazione è contenuta nei supporti magnetici allegati, e che, come atto redatto da pubblico ufficiale a scopo di documentazione, è dotato di pieno valore probatorio. (Dichiara inammissibile, Trib. Bologna, 27 Settembre 2007).

Cass. pen. n. 41749/2004

Le trascrizioni della riproduzione fonografica di deposizioni testimoniali costituiscono parte integrante del verbale di udienza al quale sono allegate e, pertanto, ai fini della loro validità e utilizzabilità, è sufficiente la sottoscrizione di detto verbale da parte dell'ausiliario del giudice, non occorrendo anche la sottoscrizione dei singoli atti di trascrizione.

Cass. pen. n. 27314/2004

Nel giudizio di cassazione non è consentito procedere all'ascolto della registrazione fonografica di un interrogatorio reso nel corso delle indagini, al fine di verificare se siano stati dati gli avvertimenti di cui all'art. 64 comma terzo cod. proc. pen. ed eventualmente dichiarare l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese, in quanto in sede di legittimità è possibile procedere solo alla visione degli atti processuali e limitatamente alle questioni di natura procedimentale.

Cass. pen. n. 3784/1995

L'impiego del mezzo tecnico della registrazione fonografica, cui deve farsi ricorso tutte le volte in cui non si provvede in forma integrale con il mezzo stenotipico (art. 134 c.p.p.), si accompagna alla redazione del verbale in forma riassuntiva e, circa il contenuto di detto verbale, l'art. 139, secondo comma, c.p.p. stabilisce che in esso è indicato il momento di inizio e di cessazione delle operazioni di riproduzione. Il rapporto tra contenuto del verbale e risultato della registrazione, è disciplinato dal terzo comma dell'art. 139 nel senso che se il prodotto della registrazione si è formato in modo compiuto ed intellegibile è ad esso che occorre dare la prevalenza rispetto al verbale riassuntivo, suscettibile di errori ed omissioni estranei alla documentazione fonografica. Se, invece, la registrazione fonografica in tutto o in parte non ha avuto effetto o risulti non comprensibile sarà inevitabile attribuire al verbale convenzionale piena efficacia probatoria, sicché in concreto il contenuto del verbale in forma riassuntiva, cui occorrerà attenersi, dipenderà dalla maggiore o minore affidabilità delle operazioni di registrazione. Di conseguenza, se del verbale in forma riassuntiva è parte integrante la riproduzione fonografica inserita nei modi di cui all'art. 139, terzo comma, c.p.p., il giudice, che del contenuto di essa si avvale secondo il criterio di prevalenza indicato dalla medesima norma, non incorre in alcuna irregolarità né utilizza atti inesistenti.

Cass. pen. n. 6151/1994

In tema di documentazione degli atti, l'omissione della trascrizione delle registrazioni, di cui all'art. 139 c.p.p. (riproduzione fonografica o audiovisiva), non è prevista come causa di nullità degli atti compiuti nelle udienze, né il principio della tassatività delle cause di nullità consente di ravvisare tale sanzione processuale quando non sia prevista.

Cass. pen. n. 1698/1993

La misura cautelare può essere richiesta dal P.M. sulla base della sola trascrizione della «documentazione fonografica» di atti del procedimento senza che sia necessario allegare alla richiesta anche la registrazione fonografica. Ed invero l'art. 139, comma sesto, c.p.p. dispone che le registrazioni fonografiche sono unite agli atti del procedimento, ma non prevede sanzione alcuna, in particolare quella della inutilizzabilità della trascrizione, in caso di omessa osservanza della norma.

Cass. pen. n. 1091/1992

In tema di documentazione degli atti, anche quando si procede contro imputati stranieri che non si esprimano in lingua italiana, il verbale di udienza, per il principio generale sancito dall'art. 109 c.p.p. e per il chiaro tenore dell'art. 139 dello stesso codice, non deve contenere l'interlocuzione interprete-imputato; ciò vale anche per la trascrizione delle riproduzioni fonografiche eseguite a norma degli artt. 134 e 139 c.p.p., costituendo le stesse parte integrante del verbale. Pertanto, la mancata trascrizione in lingua straniera delle comunicazioni intercorse fra interprete ed imputato di per sé non prova il mancato compimento di attività processuali.

Cass. pen. n. 11984/1991

La mancata trascrizione delle riproduzioni fonografiche di cui all'art. 134 c.p.p., pur in assenza del consenso delle parti previsto dall'art. 139, comma 5, c.p.p., non rientra nelle cause di nullità dei verbali, quali indicate nell'art. 142 c.p.p., né è inquadrabile in alcuna delle nullità di ordine generale previste dall'art. 178 c.p.p.

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