(massima n. 1)
In tema di documentazione degli atti, anche quando si procede contro imputati stranieri che non si esprimano in lingua italiana, il verbale di udienza, per il principio generale sancito dall'art. 109 c.p.p. e per il chiaro tenore dell'art. 139 dello stesso codice, non deve contenere l'interlocuzione interprete-imputato; ciò vale anche per la trascrizione delle riproduzioni fonografiche eseguite a norma degli artt. 134 e 139 c.p.p., costituendo le stesse parte integrante del verbale. Pertanto, la mancata trascrizione in lingua straniera delle comunicazioni intercorse fra interprete ed imputato di per sé non prova il mancato compimento di attività processuali.