(massima n. 1)
Nel giudizio di cassazione non č consentito procedere all'ascolto della registrazione fonografica di un interrogatorio reso nel corso delle indagini, al fine di verificare se siano stati dati gli avvertimenti di cui all'art. 64 comma terzo cod. proc. pen. ed eventualmente dichiarare l'inutilizzabilitā delle dichiarazioni rese, in quanto in sede di legittimitā č possibile procedere solo alla visione degli atti processuali e limitatamente alle questioni di natura procedimentale.