1. I nastri e i supporti contenenti le riproduzioni fonografiche o audiovisive sono racchiusi in apposite custodie numerate e sigillate.
2. Ciascuna custodia, a sua volta, č racchiusa in un involucro, sul quale č trascritto il numero della custodia e sono indicati gli estremi del procedimento e le generalitā delle persone alle quali si riferiscono le riproduzioni nonché la data in cui le singole riproduzioni sono state effettuate.
3. Al fine di evitarne il deterioramento, i nastri e i supporti possono essere conservati anche in contenitori separati dagli atti processuali.