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Articolo 49 Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale

(D.lgs. 28 luglio 1989, n. 271)

[Aggiornato al 30/11/2024]

Conservazione dei nastri e dei supporti fonografici e audiovisivi

Dispositivo dell'art. 49 Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale

1. I nastri e i supporti contenenti le riproduzioni fonografiche o audiovisive sono racchiusi in apposite custodie numerate e sigillate.

2. Ciascuna custodia, a sua volta, č racchiusa in un involucro, sul quale č trascritto il numero della custodia e sono indicati gli estremi del procedimento e le generalitā delle persone alle quali si riferiscono le riproduzioni nonché la data in cui le singole riproduzioni sono state effettuate.

3. Al fine di evitarne il deterioramento, i nastri e i supporti possono essere conservati anche in contenitori separati dagli atti processuali.

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