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Articolo 126 Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

[Aggiornato al 30/11/2024]

Assistenza al giudice

Dispositivo dell'art. 126 Codice di procedura penale

1. Il giudice, in tutti gli atti ai quali procede, è assistito dall'ausiliario [135] a ciò designato a norma dell'ordinamento, se la legge non dispone altrimenti(1).

1-bis. Il giudice è supportato dall'ufficio per il processo penale nei limiti dei compiti a questo attribuiti dalla legge(2).

Note

***DIFFERENZE RISPETTO ALLA FORMULAZIONE PREVIGENTE***
(in verde le modifiche e in "[omissis]" le parti della norma non toccate dalla riforma)


[omissis]

1-bis. Il giudice è supportato dall'ufficio per il processo penale nei limiti dei compiti a questo attribuiti dalla legge.

__________________

(1) Si ricordi che l'ausiliario è escluso dalla fase deliberativa per espresso divieto previsto ex art. 125, comma quarto.
(2) Comma inserito dal D.Lgs. 10 ottobre 2022 n. 151 (c.d. "Riforma Cartabia").

Ratio Legis

Al fine di garantire la continuità e l'efficienza nello svolgimento dell'autorità giudiziaria, il giudice viene assistiti da soggetti ausiliari.

Spiegazione dell'art. 126 Codice di procedura penale

Gli ausiliari del giudice assistono quest'ultimo nel compimento di tutti gli atti ai quali procede, tranne nei casi in cui è espressamente previsto il contrario. L'esempio più eclatante è quello di cui al precedente articolo [[n. 125cpp]], comma 4, in cui l'ausiliario è escluso dal procedimento in camera di consiglio all'esito del quale il giudice pronuncia sentenze, ordinanze e decreti.

Evidentemente il legislatore ha ritenuto che in tali fasi, anche in un'ottica di trasparenza dell'attività giurisdizionale, fosse meglio evitare possibili interferenze dell'ausiliario nell'attività decisionale vera e propria, soprattutto quando vi è una scambio verbale di opinioni come accade con il giudice collegiale.

Massime relative all'art. 126 Codice di procedura penale

Cass. pen. n. 26470/2014

Non è incompatibile ad assumere l'ufficio di testimone l'esperto di neuropsichiatria infantile che abbia precedentemente partecipato all'assunzione delle sommarie informazioni rese al P.M. dal minorenne offeso dal reato, trattandosi di professionista esterno non inquadrabile nella categoria degli ausiliari, in cui possono essere ricompresi solo i soggetti o i collaboratori dell'autorità giudiziaria appartenenti all'amministrazione della giustizia.

Cass. pen. n. 49184/2003

Il ricorso per cassazione proposto nell'interesse della persona offesa dal reato deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'apposito albo, non muniti, a tal fine, di procura speciale ad hoc ai sensi dell'art. 126 c.p.p.; a tal fine è infatti sufficiente la nomina avvenuta secondo le formalità previste dall'art. 101, comma primo c.p.p. e 96, comma secondo c.p.p.

Cass. pen. n. 25053/2002

In tema di esame a distanza dei collaboratori di giustizia, mediante il sistema della «videoconferenza», l'assenza nel luogo ove si trova la persona sottoposta all'esame di un ausiliario abilitato ad assistere il giudice in udienza, designato da questi o dal presidente del collegio, non comporta la inutilizzabilità della prova né una nullità assoluta di cui agli artt. 178 e 179 c.p.p., bensì una mera irregolarità o comunque una nullità relativa non più deducibile, ai sensi dell'art. 182 c.p.p., dopo il compimento dell'atto. (Fattispecie in cui un collaboratore era stato sentito a distanza mentre si trovava negli Stati Uniti, con la presenza nel sito remoto di un funzionario di polizia locale, secondo le disposizioni vigenti in quel Paese).

Cass. pen. n. 3352/1998

Non sussiste nullità, conformemente al principio di tassatività, con riferimento a verbali di udienza di convalida dell'arresto - e della consecutiva ordinanza - redatti e sottoscritti dal solo magistrato e non dall'ausiliario che lo deve assistere e sia rimasto tuttavia assente, sicché la mancata compilazione del verbale da parte di quest'ultimo costituisce una mera irregolarità formale.

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