(massima n. 1)
Ai fini dell'utilizzabilitā del contenuto di dichiarazioni rese in dibattimento, regolarmente registrate, č sufficiente che, pur in mancanza di trascrizione, vi sia in atti il verbale riassuntivo, la cui funzione č anche quella di garantire che la registrazione č contenuta nei supporti magnetici allegati, e che, come atto redatto da pubblico ufficiale a scopo di documentazione, č dotato di pieno valore probatorio. (Dichiara inammissibile, Trib. Bologna, 27 Settembre 2007).