Cass. pen. n. 46890/2023
Gli atti ricostruiti ai sensi dell'art. 113 cod. proc. pen., la cui efficacia opera "ex tunc", tengono luogo a tutti gli effetti degli atti originali dispersi, e la loro presenza nel fascicolo, traendo legittimazione dal titolo in base al quale l'originale avrebbe dovuto essere presente, non presuppone alcuna forma di contraddittorio preventivo. (Fattispecie in cui la Corte ha confermato la decisione del giudice di pace che, a seguito della dispersione del fascicolo processuale, aveva disposto la ricostituzione degli atti con ordinanza non notificata alle parti). (Dichiara inammissibile, Tribunale Reggio Calabria, 24/11/2022)
Cass. pen. n. 48119/2023
L'attività di ricostituzione di atti processuali può riguardare tutti gli atti già presenti nel fascicolo processuale (nella specie, decreto di irreperibilità) e il giudice è libero di adottare la forma processuale che meglio garantisca la corretta ricostituzione dell'atto mancante, anche senza il rispetto del previo contraddittorio, in quanto il codice di rito non individua alcun vincolo procedimentale e non prevede alcuna sanzione per eventuali vizi dell'attività di formazione. (Dichiara inammissibile, Tribunale Napoli, 14/03/2023)
Cass. pen. n. 7252/2020
La previsione normativa del potere del giudice di stabilire le modalità di ricostituzione degli atti mancanti non individua alcun vincolo di contenuto e non prevede alcuna sanzione per eventuali vizi dell'attività di formazione, purché la ricostituzione avvenga secondo le forme ritenute dal giudice conformi allo scopo per il quale la procedura è prevista. (Fattispecie relativa alla ricostruzione di documenti, prodotti in primo grado e successivamente smarriti, rispetto ai quali la corte d'appello disponeva la ricostruzione con provvedimento motivato e diretto a tutte le parti processuali invitandole a depositare copia degli atti andati mancanti). (Dichiara inammissibile, Corte Appello Firenze, 10/01/2020)
Cass. pen. n. 15821/2019
Non è nulla, in difetto di specifica previsione, la sentenza deliberata in assenza di documenti che, acquisiti al fascicolo processuale e andati dispersi nel corso del procedimento, non siano stati adeguatamente ricostituiti da parte del giudice. (In motivazione, la Corte ha evidenziato che, anche a voler ritenere illegittima la decisione del giudice di merito di disporre la ricostituzione, ai sensi degli artt. 112 e 113 cod. proc. pen., degli atti del procedimento mancanti senza richiedere, altresì, la produzione di copia dei documenti dispersi, da tale violazione non sarebbe desumibile alcuna ipotesi di nullità). (Annulla ai soli effetti civili, Corte Appello Torino, 12/01/2018)
Cass. pen. n. 9269/2010
In assenza di previsione di uno specifico procedimento nella disciplina del processo civile, è possibile, per procedere alla ricostituzione di atti giudiziari, applicare analogicamente le specifiche norme di cui agli artt. 112 e 113 cod. proc. pen. . L'applicazione analogica di tale disciplina, estensibile anche al giudizio di cassazione, si lascia preferire a quella dettata da altre disposizioni dell'ordinamento in generale per la ricostituzione di atti e documenti, ivi compresi quelli giudiziari, come il r.d.l. 15 novembre 1925, n. 2071, atteso che esso si riferisce ad eventi eccezionali di natura generale. (Fattispecie relativa alla ritenuta ammissibilità della ricostituzione di una sentenza della Corte di cassazione andata smarrita con l'ordine di inserimento di una copia conforme all'originale nel registro delle sentenze, con attestazione dell'avvenuta sottoscrizione del Presidente ed allegazione della stessa ordinanza di ricostruzione). (Dichiara ammissibile, Corte Cass. Roma, 04/12/1996).
Cass. pen. n. 9240/2009
La disposizione dell'art. 113 cod. proc. pen., relativa alla "ricostituzione di atti" - applicabile per analogia al rito civile, nel quale mancano specifiche norme che disciplinino la materia - prevede l'emissione di un provvedimento di natura amministrativa (o ordinatoria), assolutamente privo di contenuto decisorio, che non realizza una statuizione sostitutiva di quella già contenuta nel provvedimento mancante, ma interviene a riprodurlo nella sua materialità e secondo il "decisum" che a quell'atto già apparteneva, restando libero il giudice di individuare le modalità utili alla fedele ricostruzione dell'originario contenuto dell'atto mancante, sia nella sua veste formale che nel suo contenuto decisorio. Ne consegue che, ove sia stata disposta la ricostituzione (o "ricostruzione") del verbale di udienza di un processo civile, all'atto ricostituito va attribuito lo stesso valore formale dell'atto mancante, con l'efficacia probatoria fino a querela di falso propria dell'atto pubblico ex art. 2700 cod. civ. ed improponibilità dell'istanza di verificazione ai sensi dell'art. 216 cod. proc. civ., dovendosi escludere che le valutazioni del giudice di merito circa la corrispondenza tra copia utilizzata ai fini della ricostituzione ed originale siano censurabili in cassazione ove non sia configurabile un vizio della motivazione su un punto decisivo. (Nella specie, la S.C., nel rigettare il ricorso, ha rilevato che le modalità, meramente informali, di ricostruzione del fascicolo processuale, ivi compresi i verbali di udienza, adottate dal giudice di merito costituivano semplici irregolarità e non avevano determinato alcuna invalidità processuale o lesione del contraddittorio, per cui gli atti assunti erano stati legittimamente utilizzati per la decisione). (Rigetta, App. Salerno, 07/01/2005).
Cass. pen. n. 1207/2008
La previsione normativa del potere del giudice di stabilire le modalità di ricostituzione degli atti mancanti non individua alcun vincolo di contenuto e non prevede alcuna sanzione per eventuali vizi dell'attività di formazione, purché la ricostituzione avvenga secondo le forme ritenute dal giudice conformi allo scopo per il quale la procedura è prevista. (Dichiara inammissibile, App. Trieste, 18 gennaio 2002).
Cass. pen. n. 4121/2007
Gli atti ricostruiti ai sensi dell'art. 113 cod. proc. pen., la cui efficacia opera "ex tunc", tengono luogo a tutti gli effetti degli atti originali dispersi e la loro presenza nel fascicolo, traendo legittimazione dal titolo in base al quale l'originale avrebbe dovuto essere presente, non presuppone alcuna forma di contraddittorio preventivo. (Fattispecie in cui la Corte ha confermato la decisione del Tribunale costituito ex art. 310 cod. proc. pen. che aveva respinto l'appello proposto dall'indagato avverso il diniego della scarcerazione per difetto di gravità indiziaria conseguente, secondo la prospettazione difensiva, all'inutilizzabilità di elementi probatori dovuta alla mancanza, agli atti del procedimento, dei decreti di autorizzazione, convalida e proroga delle intercettazioni ambientali). (Rigetta, Trib. Catanzaro, 28 febbraio 2006).
Cass. pen. n. 586/2005
Poiché, oltre all'ipotesi di mancanza della sottoscrizione espressamente prevista dall'art. 161 c.p.c., è configurabile esistenza della sentenza in tutti i casi in cui la stessa difetti di quel minimo di elementi e presupposti indispensabili per produrre l'effetto di certezza giuridica, che è lo scopo del giudicato, è inesistente la decisione, che - nel verificare l'impossibilità di ricostituire la sentenza andata smarrita, secondo il procedimento previsto dall'art. 113 c.p.p., applicabile, in difetto di disposizioni specifiche, al rito civile - ne riproduca il contenuto facendo riferimento al solo dispositivo esistente in originale. Se manchi delle altre parti (svolgimento del processo, esposizione dei fatti rilevanti di causa, motivazione), che costituiscono elementi necessari per l'esistenza dell'atto.