(massima n. 1)
La previsione normativa del potere del giudice di stabilire le modalitā di ricostituzione degli atti mancanti non individua alcun vincolo di contenuto e non prevede alcuna sanzione per eventuali vizi dell'attivitā di formazione, purché la ricostituzione avvenga secondo le forme ritenute dal giudice conformi allo scopo per il quale la procedura č prevista. (Dichiara inammissibile, App. Trieste, 18 gennaio 2002).