(massima n. 1)
Gli atti ricostruiti ai sensi dell'art. 113 cod. proc. pen., la cui efficacia opera "ex tunc", tengono luogo a tutti gli effetti degli atti originali dispersi, e la loro presenza nel fascicolo, traendo legittimazione dal titolo in base al quale l'originale avrebbe dovuto essere presente, non presuppone alcuna forma di contraddittorio preventivo. (Fattispecie in cui la Corte ha confermato la decisione del giudice di pace che, a seguito della dispersione del fascicolo processuale, aveva disposto la ricostituzione degli atti con ordinanza non notificata alle parti). (Dichiara inammissibile, Tribunale Reggio Calabria, 24/11/2022)