(massima n. 1)
L'attività di ricostituzione di atti processuali può riguardare tutti gli atti già presenti nel fascicolo processuale (nella specie, decreto di irreperibilità) e il giudice è libero di adottare la forma processuale che meglio garantisca la corretta ricostituzione dell'atto mancante, anche senza il rispetto del previo contraddittorio, in quanto il codice di rito non individua alcun vincolo procedimentale e non prevede alcuna sanzione per eventuali vizi dell'attività di formazione. (Dichiara inammissibile, Tribunale Napoli, 14/03/2023)