(massima n. 1)
La previsione normativa del potere del giudice di stabilire le modalitā di ricostituzione degli atti mancanti non individua alcun vincolo di contenuto e non prevede alcuna sanzione per eventuali vizi dell'attivitā di formazione, purché la ricostituzione avvenga secondo le forme ritenute dal giudice conformi allo scopo per il quale la procedura č prevista. (Fattispecie relativa alla ricostruzione di documenti, prodotti in primo grado e successivamente smarriti, rispetto ai quali la corte d'appello disponeva la ricostruzione con provvedimento motivato e diretto a tutte le parti processuali invitandole a depositare copia degli atti andati mancanti). (Dichiara inammissibile, Corte Appello Firenze, 10/01/2020)