(massima n. 1)
Poiché, oltre all'ipotesi di mancanza della sottoscrizione espressamente prevista dall'art. 161 c.p.c., è configurabile esistenza della sentenza in tutti i casi in cui la stessa difetti di quel minimo di elementi e presupposti indispensabili per produrre l'effetto di certezza giuridica, che è lo scopo del giudicato, è inesistente la decisione, che - nel verificare l'impossibilità di ricostituire la sentenza andata smarrita, secondo il procedimento previsto dall'art. 113 c.p.p., applicabile, in difetto di disposizioni specifiche, al rito civile - ne riproduca il contenuto facendo riferimento al solo dispositivo esistente in originale. Se manchi delle altre parti (svolgimento del processo, esposizione dei fatti rilevanti di causa, motivazione), che costituiscono elementi necessari per l'esistenza dell'atto.