Cass. pen. n. 32348/2008
L'ordinanza che dispone la revoca della sentenza di non luogo a procedere non č autonomamente ricorribile per cassazione. (In motivazione, la S.C. ha escluso la ricorribilitā di detta ordinanza anche con riferimento alla violazione delle forme previste dall'art. 127 cod. proc. pen.). (Dichiara inammissibile, Gip Trib. Catanzaro, 23 Luglio 2007).
Cass. pen. n. 29175/2005
Il procedimento per la revoca della sentenza di non luogo a procedere deve svolgersi non de plano, ma nel rispetto del contraddittorio, nelle forme previste dall'art. 127 c.p.p., con la conseguenza che il provvedimento di revoca adottato non osservando le forme procedimentali prescritte č ricorribile per cassazione da parte dell'imputato, a norma dell'art. 127, comma settimo, richiamato dall'art. 435, comma terzo. (La Corte, in proposito, ha escluso l'applicabilitā all'imputato del disposto dell'art. 437, trattandosi di disposizione contenente una limitazione dei motivi di ricorso proponibili dal P.M. avverso l'ordinanza che dichiari inammissibile o rigetti la richiesta di revoca della sentenza di non luogo a procedere).
Cass. pen. n. 19022/2002
In tema di rinnovazione, in appello, dell'istruzione dibattimentale, il giudice, pur investito - con i motivi di impugnazione - di specifica richiesta, č tenuto a motivare solo nel caso in cui a detta rinnovazione acceda; invero, in considerazione del principio di presunzione di completezza della istruttoria compiuta in primo grado, egli deve dare conto dell'uso che va a fare del suo potere discrezionale, conseguente alla convinzione maturata di non poter decidere allo stato degli atti. Non cosė, viceversa, nella ipotesi di rigetto, in quanto, in tal caso, la motivazione potrā anche essere implicita e desumibile dalla stessa struttura argomentativa della sentenza di appello, con la quale si evidenzia la sussistenza di elementi sufficienti alla affermazione, o negazione, di responsabilitā.
Cass. pen. n. 8/2000
I nuovi elementi di prova acquisiti dal pubblico ministero successivamente alla pronuncia della sentenza di non luogo a procedere possono essere utilizzati ai fini della revoca della sentenza e della successiva applicazione di una misura cautelare personale nei confronti dell'imputato prosciolto, a condizione che essi siano stati aquisiti aliunde nel corso di indagini estranee al procedimento giā definito o siano provenienti da altri procedimenti, ovvero reperiti in modo casuale o spontaneamente offerti, e comunque non siano il risultato di indagini finalizzate alla verifica ed all'approfondimento degli elementi emersi.
Cass. pen. n. 2970/1999
I casi di revoca della sentenza di non luogo a procedere sono subordinati alla sopravvenienza o alla scoperta di nuove fonti di prova che, da sole o unitamente a quelle giā esistenti, possono determinare il rinvio a giudizio. Il che comporta che la fonte di prova deve avere idoneitā ad essere valutata positivamente ai fini di un'ipotesi di affermazione di responsabilitā dell'eventualmente rinviato a giudizio e che, a tal fine, occorre, da parte del giudice per le indagini preliminari, un esame nel merito di quella idoneitā.