Ai sensi dell'art.
401, nel corso dell'
incidente probatorio le prove sono assunte
con le forma stabilite per il dibattimento, il che significa che nel caso di prove dichiarative l'audizione avviene mediante
esame incrociato ex artt.
498 e
499, e che le parti possono
contestare al soggetto esaminato le eventuali difformità tra quanto dichiarato nell'incidente probatorio e quanto in precedenza già dichiarato. Difatti, per rendere possibile tali contestazioni, il
pubblico ministero ha l'obbligo di depositare, prima dell'incidente probatorio, i
verbali delle dichiarazioni già rese, con facoltà per i difensori di prenderne visioni nei due giorni precedenti l'udienza (v. art.
398). Tuttavia, una vera e propria
discovery è prevista solo nelle ipotesi di cui all'art.
392 comma 1
bis, in cui il pubblico ministero deve depositare tutti gli atti di indagine già compiuti.
Il
difensore della persona offesa non può invece rivolgere direttamente domande alla persona esaminata, ma può solo chiedere al giudice di rivolgere domande.
Normalmente è
vietato estendere l'assunzione della prova a fatti riguardanti persone diverse da quelle i cui difensori partecipano all'incidente probatorio, eccezion fatta per le ipotesi di cui alla presente norma, la quale prevede una apposita notifica alle persone cui estendere l'efficacia dell'incidente probatorio, cosicché possano intervenire.
Il giudice valuta comunque l'opportunità dell'estensione e, in caso di valutazione positiva,
rinvia l'udienza per il tempo strettamente necessario, e comunque non oltre tre giorni.
Tuttavia, se il rinvio può pregiudicare l'assunzione della prova, la richiesta deve essere rigettata.
I verbali delle prove assunte confluiscono poi, alla fine dell'
udienza preliminare, nel
fascicolo per il dibattimento, acquisendo valore di prova a seguito di
lettura o indicazione specifica (v. art.
431).
Va precisato che ex art.
403, le prove assunte tramite incidente probatorio sono
utilizzabili solamente nei confronti degli imputati i cui difensori hanno partecipato all'atto acquisitivo (almeno per quanto riguarda i procedimenti che prevedono il dibattimento).