(massima n. 1)
L'inosservanza, da parte della polizia giudiziaria, del dovere di avvertire l'arrestato o il fermato della facoltā di nominare un difensore di cui all'art. 386 c.p.p., non essendo sanzionata sul piano processuale, non determina alcuna forma di invaliditā o di inefficacia dell'atto.