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Articolo 111 ter Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

[Aggiornato al 30/11/2024]

Fascicolo informatico e accesso agli atti

Dispositivo dell'art. 111 ter Codice di procedura penale

1. (1)I fascicoli informatici del procedimento penale sono formati, conservati, aggiornati e trasmessi nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente il fascicolo informatico, in maniera da assicurarne l'autenticità, l'integrità, l'accessibilità, la leggibilità, l'interoperabilità nonché l'agevole consultazione telematica(2).

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche quando la legge prevede la trasmissione di singoli atti e documenti contenuti nel fascicolo informatico.

3. Gli atti e i documenti formati e depositati in forma di documento analogico sono convertiti, senza ritardo, in documento informatico e inseriti nel fascicolo informatico, secondo quanto previsto dal comma 1, salvo che per loro natura o per specifiche esigenze processuali non possano essere acquisiti o convertiti in copia informatica. In tal caso, nel fascicolo informatico è inserito elenco dettagliato degli atti e dei documenti acquisiti in forma di documento analogico.

4. Le copie informatiche, anche per immagine, degli atti e dei documenti processuali redatti in forma di documento analogico, presenti nei fascicoli informatici, equivalgono all'originale anche se prive della firma digitale di attestazione di conformità all'originale.

Note

(1) Disposizione inserita dall'art. 6, co. 1, lett. c) del D.Lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 (c.d. "Riforma Cartabia").
(2) Con l'inciso "agevole consultazione telematica" il legislatore ha sottolineato la necessità di una modalità di conservazione degli atti che possa rendere più agevole non solo la lettura degli stessi, ma anche l'acquisizione di copia.

Ratio Legis

Nell’ambito della transizione al processo penale telematico, la ratio della norma si ritrova nella volontà di garantire l’integrità, l’accessibilità e la facile leggibilità del fascicolo. Così facendo, il legislatore vuole assicurare una maggiore effettività del diritto di difesa.

Spiegazione dell'art. 111 ter Codice di procedura penale

L’art. 111-ter c.p.p. (introdotto dalla riforma Cartabia, d.lgs. n. 150 del 2022) regolamenta la formazione e la tenuta dei fascicoli informatici del procedimento penale in modalità digitale.

Ai sensi del comma 1, i fascicoli informatici sono formati, conservati, aggiornati e trasmessi nel rispetto della normativa (anche regolamentare), con l’adozione di modalità tecniche tali da assicurare l’autenticità, l’integrità, l’accessibilità, la leggibilità, l’interoperabilità e l’efficace ed agevole consultazione telematica.

Il comma 2 precisa che la regola di cui al comma 1 si applica anche quando la legge prevede la trasmissione di singoli atti e documenti contenuti nel fascicolo informatico.

Poi, il comma 3 prende in considerazione gli atti e i documenti formati e depositati in forma di documento analogico. Al fine di completare la transizione al digitale, la norma prevede che tali atti e documenti siano convertiti, senza ritardo, in documento informatico e inseriti nel fascicolo informatico.

A tal riguardo, si ricorda che, secondo il d.lgs. n. 82 del 2005 (cd. codice dell’amministrazione digitale), il “documento informatico” è il documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti (ad es., redazione di uno scritto su file), mentre il “documento analogico” è la rappresentazione non informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti (ad es., in formato cartaceo).

Però, la disposizione del comma 3 non trova applicazione quando, per loro natura o per specifiche esigenze processuali, gli atti e i documenti in forma di documento analogico non possano essere acquisiti o convertiti in copia informatica.

Peraltro, a norma del comma 4, le copie informatiche (anche per immagine) degli atti e dei documenti processuali redatti in forma di documento analogico, presenti nei fascicoli informatici, equivalgono all’originale anche se prive della firma digitale di attestazione di conformità all'originale.

Quindi, è possibile che, nello stesso fascicolo, ci siano contemporaneamente documenti informatici e documenti analogici. Nonostante ciò, il fascicolo rimane unico e, pertanto, comunque trovano applicazione tutte le regole relative ai fascicoli formati nelle diverse fasi del procedimento penale (quello del pubblico ministero e quello del dibattimento).

Relazione al D.Lgs. 150/2022

(Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150: "Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari")

1 
L’art. 111 ter c.p.p. concerne la formazione e la tenuta dei fascicoli informatici. La norma prevede che i fascicoli informatici del procedimento penale siano formati, conservati, aggiornati e trasmessi in modalità digitale, tale da assicurarne l’autenticità, l’integrità, la accessibilità, la leggibilità, l’interoperabilità nonché un’efficace e agevole consultazione telematica.


Con questa ultima previsione, in particolare, si pretende una modalità che faciliti, per il lettore, l’orientamento tra gli atti inseriti nel fascicolo informatico (funzione che, nell’analogico, è svolta, in maniera più rudimentale, dall’indice). Il beneficio della transizione al digitale, evidentemente, è, da un lato, quello di garantire integrità, accessibilità e facile leggibilità del fascicolo; dall’altro, quello di dare maggiore effettività al diritto di difesa delle parti, rendendo più spedita la acquisizione di copia. La riforma, a regime, dovrebbe dunque garantire una maggiore effettività del diritto di difendersi, attraverso un accesso alle informazioni nel fascicolo veloce, completa, di facile lettura.


Si è posta specifica attenzione alla fase della trasmissione, prevedendo esplicitamente al comma 2 (a scongiurare possibili dubbi interpretativi) che la disposizione generale di cui al comma 1 vale anche quando la legge preveda la trasmissione di singoli atti e documenti, disgiunti dal fascicolo processuale.


Per gli atti depositati in modalità analogica (modalità che, come detto, è sempre possibile per il deposito operato personalmente dalle parti), si prescrive, al comma 3, una pronta conversione in copia informatica ai fini del loro inserimento nel fascicolo informatico, con la stessa clausola di salvezza (questa volta ai fini specifici dell’inserimento nel fascicolo) prevista per gli atti e i documenti formati e depositati in forma di documento analogico che per loro natura o per specifiche esigenze processuali non possano essere acquisiti o convertiti in copia informatica. Tale disposizione vale, tra l’altro, ad estendere la clausola di salvezza a tutte le ipotesi e le forme di acquisizione di originali di scritti e documenti di cui all’art. 234 c.p.p.


Si è comunque precisato che nel fascicolo informatico debba essere inserito un elenco dettagliato di tutti gli atti e documenti che, per qualsiasi ragione, siano acquisiti in forma di documento analogico e non siano stati convertiti in copia informatica. Tale disposizione vale a preservare completezza e continuità del fascicolo processuale anche laddove parte dello stesso fascicolo sia in forma di documento analogico, al contempo offrendo alle parti uno strumento utile per comprendere, consultando telematicamente il fascicolo, quali e quanti degli atti e documenti che compongono quel fascicolo siano presenti solo in cartaceo.


Al comma 4 si è, infine, precisato che le copie informatiche, anche per immagine, degli atti e documenti processuali, redatti in forma di documento analogico, presenti nei fascicoli informatici, equivalgono all'originale anche se prive della firma digitale di attestazione di conformità all'originale.


La norma appena citata, corrispondente all’art. 16 bis, comma 9 bis del d.l. 179/2012, ha costituito nell’impianto civilistico, la cerniera indispensabile, per consentire agli atti nati analogici di essere acquisiti al fascicolo senza la firma del cancelliere/addetto alla segreteria e di divenire originali informatici, così da poter essere estratti in modalità di duplicati o copie. La ragione della sua introduzione risiedeva nella necessità di acquisire al fascicolo analogico tali atti in deroga al disposto delle regole tecniche D.M. 44/2011 (che avevano previsto all’art. 15 che “Se il provvedimento del magistrato è in formato cartaceo, il cancelliere o il segretario dell'ufficio giudiziario ne estrae copia informatica nei formati previsti dalle specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34 e provvede a depositarlo nel fascicolo informatico, apponendovi la propria firma digitale”).


Infatti, non tutto il personale amministrativo in servizio in quegli anni (2014) disponeva di firma digitale e, introducendo questa regola, si agevolavano le cancellerie, poiché - essendo obbligatoria la comunicazione telematica degli atti in forza dell’art. 16 d.l. 179/2012 - era possibile acquisire e comunicare il c.d. originale, senza altra formalità. Tale previsione nel sistema processuale civilistico, in cui agli avvocati è consentito l’accesso al fascicolo informatico, ha reso possibile (come esplicitamente previsto dall’art. 16 bis comma 9 bis, seconda parte, d.l. 179/2012) per l’avvocato estrarre duplicati e copie dal fascicolo informatico o ricevere via PEC dalla cancelleria gli “originali” da utilizzare come duplicati o copie per successive attività processuali (originali/duplicati informatici, come definiti dal CAD, o copie informatiche di atti redatti come documento informatico ovvero atti che, redatti in forma di documento analogico, divengono documenti informatici in seguito all’acquisizione del cancelliere), senza firma di attestazione di conformità.


Nel sistema processuale penale, a prescindere dalla circostanza che l’estrazione degli atti dal fascicolo informatico possa avvenire in autonomia o tramite la mediazione del cancelliere, la norma è parsa utile per le ipotesi di atti che, pur nel regime di obbligatorietà del deposito telematico, siano redatti, per ragioni processuali o contingenti (quali, ad esempio, il malfunzionamento) in formato analogico.


Quanto alla conversione degli atti e documenti formati come documento analogico in documento informatico, pare utile richiamare in questa sede la normativa tecnica, che spiega anche la scelta di non prevedere una disciplina parallela e concorrente per fascicolo informatico e fascicolo cartaceo, ma solo di disciplinare, in coerenza con la normativa, anche regolamentare, la formazione, la conservazione, l’aggiornamento e la trasmissione dei fascicoli informatici.


In altri termini, il fascicolo processuale è e rimane, ovviamente, unico, quand’anche fosse costituito in parte da documenti informatici ed in parte da documenti analogici, essendo volte le nuove regole a disciplinare le fondamentali regole di formazione, conservazione, gestione e trasmissione del fascicolo creato in modalità digitale. Ciò che, evidentemente, lascia impregiudicate tutte le regole dettate dal codice processuale (e dalle relative disposizioni di attuazione) che si riferiscono ai fascicoli – del pubblico ministero o del giudice – nelle diverse fasi processuali.


Va, sul punto, richiamato l’art. 9 D.M. 44/2011, che prevede: «1. Il Ministero della giustizia gestisce i procedimenti utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, raccogliendo in un fascicolo informatico gli atti, i documenti, gli allegati, le ricevute di posta elettronica certificata e i dati del procedimento medesimo da chiunque formati, ovvero le copie informatiche dei medesimi atti quando siano stati depositati su supporto cartaceo.
2. Il sistema di gestione del fascicolo informatico è la parte del sistema documentale del Ministero della giustizia dedicata all’archiviazione e al reperimento di tutti i documenti informatici, prodotti sia all’interno che all’esterno, secondo le specifiche tecniche di cui all'articolo 34.
3. La tenuta e conservazione del fascicolo informatico equivale alla tenuta e conservazione del fascicolo d’ufficio su supporto cartaceo, fermi restando gli obblighi di conservazione dei documenti originali unici su supporto cartaceo previsti dal codice dell’amministrazione digitale e dalla disciplina processuale vigente.
4. Il fascicolo informatico reca l'indicazione: a) dell’ufficio titolare del procedimento, che cura la costituzione e la gestione del fascicolo medesimo; b) dell'oggetto del procedimento; c) dell'elenco dei documenti contenuti.
5. Il fascicolo informatico è formato in modo da garantire la facile reperibilità ed il collegamento degli atti ivi contenuti in relazione alla data di deposito, al loro contenuto, ed alle finalità dei singoli documenti.
6. Con le specifiche tecniche di cui all'articolo 34 sono definite le modalità per il salvataggio dei log relativi alle operazioni di accesso al fascicolo informatico.
»


E, ancora, gli artt. 14 e 15 del D.M. 44/2011, che di seguito si riportano:


Art. 14. Documenti probatori e allegati non informatici
«1. I documenti probatori e gli allegati depositati in formato non elettronico sono identificati e descritti in una apposita sezione delle informazioni strutturate di cui all'articolo 11, secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34.
2. La cancelleria o la segreteria dell'ufficio giudiziario provvede ad effettuare copia informatica dei documenti probatori e degli allegati su supporto cartaceo e ad inserirla nel fascicolo informatico, apponendo la firma digitale ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 22, comma 3 del codice dell'amministrazione digitale
».


Art. 15. Deposito dell'atto del processo da parte dei soggetti abilitati interni
«1. L'atto del processo, redatto in formato elettronico da un soggetto abilitato interno e sottoscritto con firma digitale, è depositato telematicamente nel fascicolo informatico.
2. In caso di atto formato da organo collegiale l'originale del provvedimento è sottoscritto con firma digitale anche dal presidente.
3. Quando l'atto è redatto dal cancelliere o dal segretario dell'ufficio giudiziario questi vi appone la propria firma digitale e ne effettua il deposito nel fascicolo informatico.
4. Se il provvedimento del magistrato è in formato cartaceo, il cancelliere o il segretario dell'ufficio giudiziario ne estrae copia informatica nei formati previsti dalle specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34 e provvede a depositarlo nel fascicolo informatico, apponendovi la propria firma digitale.
»


Riguardo alle disposizioni dell’articolo 111 ter c.p.p. si evidenzia che, in sede di parere espresso in data 1 settembre 2022 (Registro dei provvedimenti n. 292 del 1° settembre 2022), il Garante per la protezione dei dati personali ha suggerito l’opportunità di aggiungere, al comma 1, le seguenti parole “comunque in osservanza della disciplina di protezione dei dati personali”, al fine di “introdurre, espressamente, un opportuno coordinamento normativo con la disciplina di protezione dati”.


Si è ritenuto di non recepire la proposta di riformulazione, avuto riguardo alla circostanza che la materia della protezione dei dati personali, nello specifico contesto nel procedimento penale, trova una sua compiuta disciplina nel decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51 recante “Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio”, ciò che rende superflua la precisazione circa la necessità di rispettarne le disposizioni. D’altro canto, il richiamo espresso di tale normativa, ove effettuato – come proposto – in una unica disposizione del codice processuale rischierebbe di produrre effetti fuorvianti sul piano ermeneutico, potendo ingenerare (non giustificati) dubbi circa l’effettiva applicabilità della normativa generale suddetta in assenza di un suo specifico richiamo.

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