(massima n. 1)
Non è prevista alcuna nullità per l'ipotesi di inosservanza della disposizione di cui al secondo comma dell'art. 386 c.p.p., la quale stabilisce che dell'avvenuto arresto o fermo gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria informano immediatamente il difensore di fiducia eventualmente nominato ovvero quello di ufficio designato dal pubblico ministero a norma dell'art. 97 stesso codice, né può dedursi tale conseguenza dalla norma di cui all'art. 178, lettera c) c.p.p., non afferendo detto obbligo di informazione in modo diretto all'assistenza dell'imputato. Inoltre dalla disposizione in questione non si deduce affatto che gli ufficiali e gli agenti di polizia debbano «sempre» rintracciare il difensore di fiducia eventualmente nominato dalla persona arrestata o fermata, anche se detto difensore non sia stato reperito presso lo studio o l'abitazione e non sia stato possibile avvisarlo altrimenti. È legittima, pertanto, in caso di mancato reperimento del difensore di fiducia, la nomina di un difensore di ufficio cui notificare l'avviso del giorno fissato per l'udienza di convalida, dovendo questa svolgersi in camera di consiglio con la partecipazione «necessaria» del pubblico ministero e del difensore. (Nella specie il difensore di fiducia non era stato reperito per cui si era provveduto a nominare un difensore di ufficio al quale era stato notificato l'avviso del giorno fissato per l'udienza di convalida dell'arresto e che era poi stato sostituito a norma del quarto comma dell'art. 97 c.p.p. in quanto impossibilitato a presentarsi alla predetta udienza per pregressi impegni).