Le disposizioni di cui agli articoli 391
sexies, 391
septies e 391
decies regolano l'
accesso dei difensori o dei suoi collaboratori a luoghi pubblici o privati, al fine di prenderne visione o effettuare accertamenti di vario tipo.
Nel momento in cui effettuano un accesso per prendere visione dello stato dei luoghi o delle cose ovvero per procedere alla loro descrizione o per eseguire
rilievi tecnici,
grafici,
planimetrici,
fotografici o
audiovisivi, il
difensore, il sostituto e gli ausiliari di cui all'art.
391 bis, se nutrono un interesse a documentare gli esiti dell'atto investigativo, possono redigere un
verbale nel quale vanno riportati:
-
la data ed il luogo dell'accesso;
-
le proprie generalità e delle persone intervenute;
-
la descrizione dello stato dei luoghi e delle cose;
-
l'indicazione degli eventuali rilievi tecnici, grafici, planimetrici, fotografici o audiovisivi eseguiti.
Il verbale deve essere sottoscritto dalle persone intervenute.
Qualora si debbano eseguire
atti non ripetibili in occasione dell'accesso che rappresentino un
accertamento tecnico, il compimento dell'atto deve essere preceduto da un
avviso inviato al pubblico ministero senza ritardo, al fine di consentire l'esercizio delle facoltà previste dall'art.
360., le quali consistono nella possibilità di nominare a sua volta un proprio
consulente tecnico, oppure nella possibilità di
promuovere riserva di incidente probatorio (art.
392).
In caso di mancato avviso e di conseguente mancata partecipazione del p.m., il
legislatore sancisce la
inutilizzabilità in sede dibattimentale dell'accertamento ugualmente compiuto, a meno che non si dimostri l'assoluta indifferibilità dello stesso.
Per quanto concerne invece gli
atti non ripetibili che consistano in sempli rilievi o in accertamenti di natura non tecnico-scientifica, il difensore non ha invece alcun obbligo di preavvisare il compimento dell'atto nei confronti del pubblico ministero, il quale ha comunque
facoltà di assistervi.
Di notevole importanza è anche la disciplina riguardante l'accesso in
luoghi privati o non aperti al pubblico e
manchi il consenso di chi ne abbia la disponibilità.
Per tali luoghi l'accesso deve infatti essere
autorizzato dal giudice, il quale deciderà sulla questione operando un bilanciamento tra il sacrificio imposto alla intimità del domicilio e la rilevanza della prova che il difensore intende procurarsi.
La decisione del giudice è adottata con
decreto motivato, non impugnabile.
La persona che ha la disponibilità del luogo, se presente, ha la facoltà di farsi assistere da
persona di fiducia, a patto che quest'ultima sia prontamente reperibile.