(massima n. 2)
In tema di indagini difensive, la possibilitā di accesso a luoghi privati o non aperti al pubblico ai sensi dell'art. 391 septies cod. proc. pen., prevede per il difensore esclusivamente la possibilitā di ispezione dei luoghi, ma non i poteri di perquisizione al fine di acquisire documentazione. Ne consegue che tale attivitā non č consentita in quanto espressamente disciplinata dall'art. 391 quater cod. proc. pen., solo con riferimento alla Pubblica Amministrazione. (Fattispecie in cui la Corte di cassazione ha sottolineato come i poteri derivanti dall'art. 391 septies vadano letti insieme alla disciplina prevista dall'art. 391 sexies, che regola l'accesso ai luoghi, e che consente di procedere esclusivamente alla descrizione dei luoghi medesimi o delle cose e di eseguire rilievi tecnici, grafici, planimetrici, fotografici o audiovisivi, redigendo apposito verbale, e all'art. 391 quater cod. proc. pen. che si riferisce esclusivamente alla richiesta di documentazione alla Pubblica Amministrazione).