Premesso che testimoni ad atti del procedimento sono quei soggetti che in particolari casi previsti dal codice (es. art.
249) possono assistere al compimento di atti processuali, come ad esempio l'
ispezione personale (art.
245), la
perquisizione personale (art.
249) e quella locale (ar.
250), rispetto ai quali al soggetto interessato all'operazione è data la facoltà di farsi assistere da persona di sua fiducia, la norma in esame impedisce tale funzione ai minori degli anni quattordici, alle persone palesemente affette da
infermità di mente o in stato di manifesta ubriachezza o intossicazione da sostanze psicotrope, nonché alle persone sottoposte a
misure di sicurezza detentive o a
misure di prevenzione.
Il divieto in esame assolve chiaramente la funzione di impedire turbative del procedimento, che possano rallentare o addirittura alterare il corretto svolgimento delle attività processuali.