(massima n. 1)
La nullità di un verbale per incertezza assoluta sulle persone intervenute alla redazione dello stesso ovvero per mancanza della sottoscrizione del pubblico ufficiale che lo ha redatto, prevista dall'art. 142 c.p.p., rientra tra quelle relative ex art. 181 c.p.p., e, qualora si riferisca ad un verbale redatto nel corso delle indagini preliminari, deve essere eccepita nel termine indicato nell'art. 181, comma secondo, ultimo inciso, c.p.p., ed in particolare, nell'ipotesi di procedimento di riesame di provvedimento impositivo di una misura cautelare, immediatamente dopo l'accertamento della costituzione delle parti innanzi al tribunale del riesame, a pena di decadenza.