(massima n. 1)
Sussiste nullitą del decreto di citazione a giudizio emesso dal pubblico ministero quando, pur essendo stato questo preceduto dall'invito all'imputato a presentarsi per rendere l'interrogatorio (secondo la disciplina all'epoca dettata dall'art. 555 c.p.p.), il detto adempimento, delegato alla polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 370 c.p.p., non abbia in effetti avuto luogo per la mancata presenza del difensore, tempestivamente avvisato ma non comparso; situazione, questa, nella quale, trattandosi di atto da compiere con l'assistenza necessaria del difensore, la polizia giudiziaria, ai sensi dell'art. 350, comma 4, c.p.p. (dettato in effetti per l'attivitą d'iniziativa ma applicabile estensivamente anche a quella delegata), avrebbe dovuto chiedere al pubblico ministero di designare un sostituto del difensore non comparso, a norma dell'art. 97, comma 4, c.p.p.