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Articolo 359 bis Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

[Aggiornato al 30/11/2024]

Prelievo coattivo di campioni biologici su persone viventi

Dispositivo dell'art. 359 bis Codice di procedura penale

(1)1. Fermo quanto disposto dall’articolo 349, comma 2-bis, quando devono essere eseguite le operazioni di cui all’articolo 224 bis e non vi è il consenso della persona interessata, il pubblico ministero ne fa richiesta al giudice per le indagini preliminari che le autorizza con ordinanza quando ricorrono le condizioni ivi previste(2).

2. Nei casi di urgenza, quando vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave o irreparabile pregiudizio alle indagini, il pubblico ministero dispone lo svolgimento delle operazioni con decreto motivato contenete i medesimi elementi previsti dal comma 2 dell’articolo 224 bis, provvedendo a disporre l’accompagnamento coattivo, qualora la persona da sottoporre alle operazioni non si presenti senza addurre un legittimo impedimento, ovvero l’esecuzione coattiva delle operazioni, se la persona comparsa rifiuta di sottoporvisi. Entro le quarantotto ore successive il pubblico ministero richiede al giudice per le indagini preliminari la convalida del decreto e dell’eventuale provvedimento di accompagnamento coattivo. Il giudice provvede con ordinanza al più presto e comunque entro le quarantotto ore successive, dandone avviso immediatamente al pubblico ministero e al difensore.

3. Nei casi di cui al comma 1 e 2, le disposizioni degli articoli 132, comma 2, e 224 bis, commi 2, 4 e 5, si applicano a pena di nullità delle operazioni e di inutilizzabilità delle informazioni così acquisite(3). Si applicano le disposizioni di cui al comma 2 dell’articolo 191.

3-bis. Nei casi di cui agli articoli 589 bis e 590 bis del codice penale, qualora il conducente rifiuti di sottoporsi agli accertamenti dello stato di ebbrezza alcolica ovvero di alterazione correlata all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, se vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave o irreparabile pregiudizio alle indagini, il decreto di cui al comma 2 e gli ulteriori provvedimenti ivi previsti possono, nei casi di urgenza, essere adottati anche oralmente e successivamente confermati per iscritto. Gli ufficiali di polizia giudiziaria procedono all'accompagnamento dell'interessato presso il più vicino presidio ospedaliero al fine di sottoporlo al necessario prelievo o accertamento e si procede all'esecuzione coattiva delle operazioni se la persona rifiuta di sottoporvisi. Del decreto e delle operazioni da compiersi è data tempestivamente notizia al difensore dell'interessato, che ha facoltà di assistervi, senza che ciò possa comportare pregiudizio nel compimento delle operazioni. Si applicano le previsioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 365. Entro le quarantotto ore successive, il pubblico ministero richiede la convalida del decreto e degli eventuali ulteriori provvedimenti al giudice per le indagini preliminari, che provvede al più presto e comunque entro le quarantotto ore successive, dandone immediato avviso al pubblico ministero e al difensore. Le operazioni devono sempre svolgersi nel rispetto delle condizioni previste dai commi 4 e 5 dell'articolo 224 bis(4).

Note

(1) Tale articolo è stato introdotto dall' 25, della l. 30 giugno 2009, n. 85.
(2) Si ricordi che il prelievo forzato di materiali biologici va regolato dalla legge nei suoi casi e modi, onde evitare la violazione dell'art. 13 Cost.
(3) Si tratta dei casi operazioni nocive o dolorose, mancato rispetto del pudore o della dignità dell'interessato, privilegio accordato a tecniche invasive (art. 224 bis, commi 4 e 5) o al trattenimento dell'interessato oltre il tempo necessario (art. 132, comma 2). Benché tale comma non richiami l'art. 224 bis, comma 7, la dottrina ritiene tuttavia che debba ritenersi causa di nullità anche l'assenza del difensore alle attività di prelievo.
(4) Comma aggiunto dall’art. 1, comma 4, lett. b), L. 23 marzo 2016, n. 41, a decorrere dal 25 marzo 2016, ai sensi di quanto disposto dall’art. 1, comma 8, della medesima legge n. 41/2016.

Ratio Legis

La norma in esame è stata introdotta al fine di colmare il preesistente vuoto normativo in materia.

Spiegazione dell'art. 359 bis Codice di procedura penale

Nel caso in cui vi sia la necessità di procedere ad accertamenti che comportino il prelievo di capelli o di saliva e manchi il consenso dell'interessato, il comma 2bis dell'art. 349 dispone che la polizia giudiziaria provveda al prelievo in maniera coattiva, previa autorizzazione scritta o orale del pubblico ministero, nei soli casi in cui l'accertamento risulti assolutamente indispensabile per la prova dei fatti (v. art. 224 bis).

Quando non vi è urgenza il p.m. deve preventivamente ottenere l'autorizzazione del giudice per le indagini preliminari, che dispone gli accertamenti tramite ordinanza, se ricorrono i presupposti.

Qualora invece vi sia urgenza e quando vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare un pregiudizio grave ed irreparabile per le indagini, il p.m. può comunque procedere senza la preventiva autorizzazione del giudice, sempre che la persona da sottoporre alle operazioni non si presenti senza addurre un legittimo impedimento o qualora si rifiuti di sottoporsi alle operazioni.

In tal caso il p.m. deve richiedere entro quarantotto ore la convalida del decreto al giudice per le indagini preliminari, il quale a sua volta è tenuto a provvedere entro quarantotto ore tramite ordinanza.

Il comma 3 bis, sorto per dare concreta attuazione ai nuovi reati di omicidio stradale e di lesioni stradali colpose (artt. 589 bis e 590 c.p.), le operazioni di accertamento dello stato di ebbrezza alcolica o di alterazione correlata all'uso di stupefacenti possono essere compiute ed autorizzate anche oralmente ( ma poi comunque confermate per iscritto) qualora vi sia fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare un grave ed irreparabile pregiudizio per le indagini.

Appare chiaro come in questi casi vi sia una particolare urgenza, determinata dal fatto che con il passare del tempo scende il tasso alcolemico o il tasso di presenza di sostanza stupefacente nel sangue.

Gli ufficiali di polizia giudiziaria procedono ad ogni modo all'accompagnamento dell'interessato presso il più vicino ospedale al fine di sottoporlo al necessario prelievo o accertamento e si procede all'esecuzione coattiva delle operazioni se la persona rifiuta di sottoporvisi. Del decreto e delle operazioni da compiersi è data tempestivamente notizia al difensore dell'interessato, che ha facoltà di assistervi, senza che ciò possa comportare pregiudizio nel compimento delle operazioni.

Entro le quarantotto ore successive, il pubblico ministero richiede la convalida del decreto e degli eventuali ulteriori provvedimenti al giudice per le indagini preliminari, che provvede al più presto e comunque entro le quarantotto ore successive, dandone immediato avviso al pubblico ministero e al difensore.

Massime relative all'art. 359 bis Codice di procedura penale

Cass. pen. n. 2476/2015

In tema di accertamenti tecnici su materiale biologico, ove nell'attività di estrazione dei campioni sia necessario l'intervento coattivo sulla persona, al prelievo può provvedere direttamente il pubblico ministero attraverso la nomina di un consulente tecnico, previa autorizzazione del giudice ai sensi dell'art. 359 bis c.p.p. oppure il perito nominato dal giudice, nel caso in cui all'analisi estrattiva e comparativa del profilo genetico si proceda nelle forme dell'incidente probatorio.

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