(massima n. 1)
La mancanza del verbale attestante il consenso al prelevamento di campioni biologici non dą luogo a inutilizzabilitą "patologica" dell'atto di prelievo, posto che le disposizioni di cui agli artt. 224-bis e 359-bis cod. proc. pen. ne consentono l'effettuazione coattiva. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che fossero utilizzabili, in sede di giudizio abbreviato, gli esiti delle attivitą di prelievo coattivo di capelli e saliva, pur in assenza del verbale attestante il consenso della persona interessata).