1. Il pubblico ministero compie ogni attività necessaria ai fini indicati nell'articolo 326(1) e svolge altresì accertamenti su fatti e circostanze a favore della persona sottoposta alle indagini(2).
Note
(1)
Il pubblico ministero riveste, rispetto alla P.G., un ruolo di direzione e di controllo delle indagini preliminari, dirette a consentire allo stesso di decidere se esercitare o meno l'azione penale.
(2)
Quindi l'attività ricognitiva deve essere estesa anche agli elementi di prova che potrebbero scagionare l'indagato.