(massima n. 2)
In tema di revoca della costituzione di parte civile, la previsione dell'art. 82, comma secondo, c.p.p., secondo cui la costituzione si intende revocata se la parte civile «promuove l'azione davanti al giudice civile», non riguarda l'ipotesi in cui il danneggiato dal reato, esercitata in sede penale l'azione civile ed ivi ottenuto accoglimento della domanda risarcitoria per l'an, proponga poi davanti al giudice civile domanda per il quantum. In tale ipotesi, infatti, non si ha doppio esercizio della stessa azione, ma esercizio di altra azione fondata sulla prima, essendo irrilevante, ai fini della permanenza della parte civile nel processo penale, che la statuizione adottata in sede penale non sia ancora passata in giudicato, comportando ciò solo la conseguenza della sospensione del giudizio civile.