(massima n. 1)
In tema di interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare, non ogni deviazione dallo schema-tipo dell'interrogatorio di garanzia di cui all'art. 65 c.p.p. (contestazione dei fatti e comunicazione degli elementi di prova a carico, invito del giudice alla persona interpellata ad esporre le sue difese, formulazione di domande) costituisce causa di invaliditā dell'atto e, a fornitori, di caducazione dello stato custodiale, purché si realizzi la surrichiamata finalitā di garanzia. (Fattispecie nella quale č stata disattesa la doglianza dell'indagato che aveva lamentato la mancanza di interrogatorio in ordine ad una delle due imputazioni ascrittegli).