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Articolo 329 Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

[Aggiornato al 30/11/2024]

Obbligo del segreto

Dispositivo dell'art. 329 Codice di procedura penale

1. Gli atti di indagine compiuti dal pubblico ministero [358] e dalla polizia giudiziaria [347-357], le richieste del pubblico ministero di autorizzazione al compimento di atti di indagine e gli atti del giudice che provvedono su tali richieste sono coperti dal segreto fino a quando l'imputato non ne possa avere conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari [114, 405-415, 554](1)(2).

2. Quando è strettamente necessario per la prosecuzione delle indagini, il pubblico ministero può, in deroga a quanto previsto dall'articolo 114, consentire, con decreto motivato, la pubblicazione di singoli atti o di parti di essi. In tal caso, gli atti pubblicati sono depositati presso la segreteria del pubblico ministero(3).

3. Anche quando gli atti non sono più coperti dal segreto a norma del comma 1, il pubblico ministero, in caso di necessità per la prosecuzione delle indagini, può disporre con decreto motivato [366 2](4):

  1. a) l'obbligo del segreto per singoli atti, quando l'imputato lo consente o quando la conoscenza dell'atto può ostacolare le indagini riguardanti altre persone;
  2. b) il divieto di pubblicare il contenuto di singoli atti o notizie specifiche relative a determinate operazioni.

Note

(1) Il D. Lgs. 29 dicembre 2017, n. 216, come modificato dalla L. 30 dicembre 2018, n. 145, ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 4, 5 e 7 si applicano alle operazioni di intercettazione relative a provvedimenti autorizzativi emessi dopo il 31 luglio 2019".
(2) Il D. Lgs. 29 dicembre 2017, n. 216, come modificato dal D.L. 30 aprile 2020, n. 28 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 4, 5 e 7 si applicano ai procedimenti penali iscritti dopo il 31 agosto 2020".
(3) Tale comma è stato modificato dall'art. 4, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 188.
(4) Trattasi di decreto motivato inoppugnabile.

Ratio Legis

Essendo il rito penale strutturato in chiave accusatoria, la sfera del segreto è determinata in rapporto alla conoscenza legittima che la persona sottoposta alle indagini possa vere degli atti d'indagine compiuti dal P.M e dalla P.G.

Spiegazione dell'art. 329 Codice di procedura penale

La norma in commento (strettamente collegata a quella di cui all'art. 114), per ovvi motivi di tutela della regolare prosecuzione delle indagini nei confronti dell'indagato che, se a conoscenza dell'attività di indagini, potrebbe non solo inquinare le prove, ma altresì compromettere l'efficace ampliamento delle indagini nei confronti di altri soggetti o di altri fatti relativi all'inchiesta, stabilisce che gli atti dell'attività investigativa sono coperti da segreto fino a che l'imputato non ne possa avere conoscenza, o comunque fino alla chiusura della fase delle indagini preliminari.

Tuttavia, per speculari motivi di efficace svolgimento delle indagini, il pubblico ministero può consentire co decreto motivato la pubblicazione di parti dell'attività investigativa, ad esempio al fine di reperire persone informate sui fatti che, una volta presa conoscenza di alcuni dettagli dell'inchiesta, potrebbero capire solo in tale momento di aver assistito alla commissione di reati.

Per contro, anche quando gli atti non sono più coperti da segreto ai sensi del comma 1, sempre al fine di agevolare la prosecuzione delle indagini, può disporre con decreto la segretazione per singoli atti ai sensi dell'art 114 c.p.p., ma solamente quando l'imputato lo consente o quando la conoscenza dell'atto può ostacolare le indagini su altri soggetti i quali, se a conoscenza degli atti, potrebbero inquinare le prove o comunque smettere di delinquere, rendendo assai più difficoltosa la ricostruzione di un adeguato quadro probatorio. Parimenti può decretare il divieto di pubblicazione in relazione a singoli atti o a specifiche operazioni investigative.

Massime relative all'art. 329 Codice di procedura penale

Cass. pen. n. 22164/2017

L'obbligo di deposito, a pena di inutilizzabilità, contestualmente all'avviso di conclusione delle indagini preliminari, degli atti relativi alle intercettazioni telefoniche effettuate nel corso delle indagini a carico dell'imputato trova espresso riconoscimento normativo nell'art. 268, commi quarto, quinto e sesto, cod. proc. pen., incontrando un limite nell'esercizio legittimo del potere di secretazione degli atti attribuito all'organo inquirente dall'art. 329, comma terzo, cod. proc. pen., nei casi in cui l'ostensione al difensore dell'indagato dei risultati dell'attività captativa sia idonea a pregiudicare alle indagini ancora in corso nei confronti di altri soggetti o dello stesso imputato, ma per altri reati, in relazione ai quali le investigazioni non siano ancora concluse e risultino tuttora soggette all'obbligo del segreto.

Cass. pen. n. 42748/2003

Nel procedimento incidentale di applicazione delle misure cautelari, il pubblico ministero deve presentare al giudice tutti gli elementi su cui la richiesta si fonda, ma non ha l'obbligo di indicare i nominativi degli autori di dichiarazioni accusatorie, che possono legittimamente essere tenuti riservati fino alla chiusura delle indagini preliminari - e quindi anche nella fase cautelare e in sede di riesame - qualora la loro divulgazione possa pregiudicare lo svolgimento delle indagini (la Corte ha precisato che la facoltà riconosciuta al pubblico ministero di celare le fonti di prova, trova la sua base normativa negli artt. 65 comma 1, 294 e 329 c.p.).

Cass. pen. n. 12/1995

Nel formulare la richiesta di proroga della custodia cautelare, il pubblico ministero ha un dovere di allegazione riguardante non soltanto le ragioni per le quali si rende indispensabile, ai fini della decisione sulla posizione processuale dell'indagato per il quale viene richiesta la proroga, l'accertamento da eseguire, bensì anche quelle dimostrative della complessità dell'accertamento e della circostanza che lo stesso non si sia potuto espletare durante il decorso del periodo normale di custodia cautelare. (In motivazione, la S.C. ha ritenuto che non sussiste un principio generalizzato e inderogabile di segretezza delle indagini che impedirebbe al P.M. di rendere palese tutta l'attività d'indagine già svolta e da svolgere, ben potendo essere disposta la discovery quando ciò sia necessario per la prosecuzione delle indagini, e quindi anche allorché si renda necessario richiedere la proroga della custodia cautelare. E sulla base di tale argomentazione è stata ritenuta manifestamente infondata, in relazione agli artt. 97 e 112 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 305 c.p.p. prospettata sulla base dell'erroneo presupposto dell'inderogabilità del principio di segretezza delle indagini).

Cass. pen. n. 10135/1994

In tema di arbitraria divulgazione degli atti di un procedimento penale, la già avvenuta diffusione di notizie di atti di indagine coperti da segreto non fa venir meno la segretezza e quindi il divieto di pubblicazione poiché con la successiva divulgazione vengono dati all'atto maggior risalto e diffusione.

In tema di arbitraria pubblicazione degli atti di un procedimento è sempre consentita la divulgazione delle notizie attinte direttamente da persona che abbia assistito o sia a conoscenza di un «fatto» anche quando lo stesso sia oggetto di accertamento da parte della autorità giudiziaria. Una notizia attinta direttamente da un testimone di un avvenimento, in quanto tale non tenuto al segreto, è liberamente divulgabile con il mezzo della stampa, mentre se detta notizia è tratta dalle dichiarazioni fatte dalla stessa persona alle autorità preposte alle indagini, la sua divulgazione con il mezzo della stampa costituisce reato.

Cass. pen. n. 1473/1993

Poiché l'apposizione del segreto sugli atti di indagine non ammette deroghe, il giudice del riesame non può prendere visione di atti oggetto di segretazione. (Nella specie gli atti erano stati inviati al tribunale della libertà in busta chiusa affinché venissero esaminati dal solo collegio).

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Morali B. chiede
venerdì 14/08/2020 - Lombardia
“L’avvocato X ha consigliato al suo cliente di fare una querela penale contro parte convenuta. L’avvocato X per dare maggior rilievo alla sua tesi davanti al giudice ha depositato la querela prima che a parte convenuta (opposta) fosse stata notificata la querela stessa e che di conseguenza fossero partite le indagini preliminari.
Le indagini preliminari successive sono avvenute e poi sono state chiuse dopo due udienze penali per infondatezza del reato promosso nella querela da parte del cliente dell’avv. X.
L’avvocato X non contento di aver depositato in udienza un atto coperto da segreto d’indagine, ha successivamente consigliato al suo cliente di effettuare un'altra querela nei confronti di un testimone (beta) di parte opposta ed ha depositato tale querela negli atti della causa prima che il testimone beta venisse a conoscenza della querela e fossero fatte le indagini preliminari. In una data successiva al deposito al testimone è stata notificata la querela e sono iniziate le indagini che si sono concluse per infondatezza di
reato.
La domanda è: che tipo di reato ha compiuto l’avv. X per aver depositato in udienza ben due atti coperti da segreto d’indagine prima che gli stessi fossero comunicati ai soggetti querelati e che fossero cominciate le indagini preliminari.
Si richiede sostegno di giurisprudenza soprattutto in ambito penale in quanto si vorrebbe procedere ad una denuncia penale per tali reati.”
Consulenza legale i 31/08/2020
La disposizione che, nel nostro ordinamento, è posta a presidio della segretezza degli atti d’indagine è l’articolo 329 del codice di procedura penale.

Si badi bene, tuttavia, che l’articolo predetto afferma che gli atti sottoposti a segreto sono solo “gli atti di indagine compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria, le richieste del pubblico ministero di autorizzazione al compimento di atti di indagine e gli atti del giudice che provvedono su tali richieste”.

Tra questi, come evidente, non v’è la querela di parte che, di fatti, viene considerata – come dice il termine stesso – un atto privato della parte e, in quanto tale, non sottoposto a segreto.
Ne consegue che l’attività del difensore che ha depositato, nel corso di quello che pare essere un procedimento civile, ben due atti di querela sporti dal suo assistito è assolutamente lecita e non può essere censurata dal punto di vista penale.

Anzi, a dire il vero, la prassi di proporre querele al limite del pretestuoso affinché le stesse vengano utilizzate nel parallelo procedimento civile per scopi negoziali con la controparte è frequentissima ed è del tutto legittima.

Quanto alla giurisprudenza, non c’è Cassazione specifica sul tema trattandosi di un dato normativo pacifico che non ha mai dato adito a contrasti di sorta.