(massima n. 1)
Dal disposto del primo comma dell'art. 65 c.p.p., secondo il quale quando procede all'interrogatorio della persona sottoposta alle indagini l'autorità giudiziaria le contesta gli elementi di prova esistenti contro di essa, non può desumersi che tale autorità sia obbligata a dare lettura durante l'interrogatorio delle fonti di prova anche quando proceda a tale atto nel corso delle indagini preliminari. La norma in questione, infatti, va coordinata con quella di cui al primo comma dell'art. 329 c.p.p., che prevede che gli atti di indagine, compiuti dal P.M. e dalla polizia giudiziaria, sono coperti dal segreto fino a quando l'imputato non ne possa aver conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari, e con quella di cui al primo comma dell'art. 511 stesso codice che prevede per la sola istruzione dibattimentale che il giudice, anche di ufficio, dispone che sia data lettura degli atti contenuti nel fascicolo per il dibattimento. (Nella specie il ricorrente si duoleva che nel corso dell'interrogatorio non gli fosse stata data lettura delle intercettazioni telefoniche e delle dichiarazioni accusatorie).