(massima n. 2)
La previsione di cui al primo comma dell'art. 65 cod. proc. pen., secondo cui, quando procede all'interrogatorio della persona sottoposta alle indagini, l'autoritą giudiziaria le contesta gli elementi di prova esistenti contro di essa, non implica che tale autoritą sia obbligata a dare lettura delle fonti di prova anche quando proceda all'interrogatorio nel corso delle indagini preliminari, dovendo la disposizione coordinarsi sia con l'obbligo del segreto, ex art. 329, comma primo, cod. proc. pen., sugli atti di indagine compiuti dal P.M. e dalla polizia giudiziaria fino a quando l'imputato non ne possa aver conoscenza (e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari), sia con la previsione di cui al primo comma dell'art. 511 stesso codice, che riserva alla sola istruzione dibattimentale la lettura degli atti contenuti nel fascicolo per il dibattimento.