(massima n. 1)
In tema di interrogatorio dell'imputato, ai fini della contestazione dei fatti allo stesso attribuiti, non č richiesto che l'autoritā giudiziaria osservi tassativamente le modalitā di cui all'art. 65 c.p.p., essendo unicamente essenziale che, in concreto, l'imputato stesso abbia avuto contezza dei fatti medesimi. (Nella specie, l'avvenuta sollecitazione dell'imputato sui fatti oggetto di contestazione č stata desunta dalla ricostruzione da parte dello stesso della vicenda nella sua interezza e dall'effettuata ampia ammissione di responsabilitā).