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Articolo 131 Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

[Aggiornato al 04/10/2024]

Poteri coercitivi del giudice

Dispositivo dell'art. 131 Codice di procedura penale

1. Il giudice, nell'esercizio delle sue funzioni, può chiedere l'intervento della polizia giudiziaria e, se necessario, della forza pubblica, prescrivendo tutto ciò che occorre per il sicuro e ordinato compimento degli atti ai quali procede.

Ratio Legis

La norma riconosce in capo al giudice poteri coercitivi che assumono natura tipicamente amministrativa, che comportano, in una certa misura, un'attuazione del principio costituzionale della diretta disponibilità, da parte dell'autorità giudiziaria, della polizia giudiziaria.

Spiegazione dell'art. 131 Codice di procedura penale

I poteri qui conferiti al giudice presentano una natura prettamente amministrativa, la c.d. polizia processuale.

Data la potenziale infinita casistica, non sono previste particolari formalità. L'unico riferimento puntuale è fatto in riferimento all'utilizzo della polizia giudiziaria e, se necessario, alla forza pubblica, in un'ottica di coesione tra le attività dell'autorità giudiziaria e la polizia giudiziaria.

La manifestazione principale di tale potere coercitivo è rappresentata dall'accompagnamento coattivo ex art. 132.

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