Spiegazione dell'art. 378 Codice di procedura penale
La norma in esame attribuisce al pubblico ministero i medesimi poteri coercitivi a disposizione del giudice.
Il p.m. può dunque, nell'esercizio delle proprie funzioni, chiedere l'intervento della polizia giudiziaria e, se necessario, della forza pubblica. Per gli atti di indagine, ed al fine di portarli a compimento con la massima efficienza, il p.m. adotta tutte le prescrizioni necessarie.