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Articolo 44 Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

[Aggiornato al 30/11/2024]

Sanzioni in caso di inammissibilità o di rigetto della dichiarazione di ricusazione

Dispositivo dell'art. 44 Codice di procedura penale

1. Con l'ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la dichiarazione di ricusazione [41], la parte privata che l'ha proposta può essere condannata al pagamento a favore della cassa delle ammende di una somma da euro 258 a euro 1.549, senza pregiudizio di ogni azione civile o penale(1).

Note

(1) Le modifiche apportate dal codice del 1989 hanno fatto sì che la condanna a pena pecuniaria sia divenuta facoltativa; pertanto è il giudice che decide sull'istanza di ricusazione a dover valutare singolarmente se comminare una pena pecuniaria a seguito del rigetto dell'istanza di ricusazione.

Ratio Legis

Lo scopo della norma è quello di scoraggiare l'utilizzo dello strumento di ricusazione limitandolo solamente ai casi in cui vi siano dei fondamenti validi a supporto dell'istanza di ricusazione.

Spiegazione dell'art. 44 Codice di procedura penale

Oltre a quanto disposto dall'ultimo comma dell'articolo 40, ai sensi del quale non è ammessa la ricusazione dei giudici chiamati a decidere sulla ricusazione di altro giudice, il legislatore ha manifestato il proprio intento di evitare ricusazioni pretestuose anche con riguardo al filtro d'inammissibilità delle stesse (v. art. 41).

Il medesimo intento si ritrova nel presente articolo, ai sensi del quale il giudice della ricusazione può condannare la parte privata che ha proposto la ricusazione al pagamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende.

Tale condanna (di natura facoltativa e non obbligatoria, come previsto dalla precedente disposizione), diventa parte dell'ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la dichiarazione di ricusazione.

Il giudice decide quindi caso per caso, senza pregiudizio alcuno in riferimento ad altre azioni penali o civili. Ciò significa che se l'effettiva sussistenza di una causa di ricusazione (art. 37) emergesse solo in seguito, l'eventuale azione civile per risarcimento danni che la parte volesse proporre contro il giudice ricusato (contro lo Stato in realtà, rappresentato dal Ministero della Giustizia) non sarebbe in alcun modo condizionata dall'ordinanza de qua.

Massime relative all'art. 44 Codice di procedura penale

Cass. pen. n. 21926/2010

L'applicazione di una sanzione pecuniaria da parte del giudice della ricusazione è conseguente a una valutazione largamente discrezionale, senza costrizione di parametri riferiti alla pretestuosità o alla manifesta infondatezza della dichiarazione di ricusazione, ed è accompagnata da breve cenno motivazionale che fornisce sufficiente giustificazione della determinazione sanzionatoria (nel suo richiamo al contenuto del provvedimento e delle ragioni esposte per la reiezione dell'istanza). (Dichiara inammissibile, App. Lecce, 13/05/2009).

Cass. pen. n. 26809/2006

In materia di ricusazione, la condanna alla sanzione pecuniaria in caso di dichiarazione di inammissibilità o di rigetto della dichiarazione di ricusazione è prevista soltanto a carico della parte privata in senso sostanziale e non anche di chi, in virtù di procura speciale, si sia limitato a presentare la dichiarazione, per conto e in vece di quella. (Annulla senza rinvio, App. Roma, 24 marzo 2005).

Cass. pen. n. 19017/2006

La sanzione pecuniaria prevista dall'art. 44 cod. proc. pen., per il caso in cui la dichiarazione di ricusazione sia dichiarata inammissibile o rigettata può colpire soltanto la parte e non anche il difensore, anche quando quest'ultimo abbia agito in difetto di specifico mandato, potendo in tal caso la parte soltanto rivalersi nei confronti del difensore secondo le regole generali. (Annulla in parte senza rinvio, App. Firenze, 26 Aprile 2005).

Cass. pen. n. 47811/2003

In tema di ricusazione, il provvedimento discrezionale con il quale, in applicazione dell'art. 44 c.p.p., il giudice condanna la parte ricusante al pagamento di una somma alla cassa delle ammende è sufficientemente motivato quando le sue ragioni siano desumibili dalle circostanze illustrate per giustificare il rigetto o la dichiarazione di inammissibilità della ricusazione stessa (nel caso di specie la corte ha giudicato rilevanti le considerazioni svolte dal giudice di merito sull'entità del ritardo intercorso tra la cognizione del fatto posto a base della ricusazione e la presentazione della relativa dichiarazione da parte dell'imputato).

Cass. pen. n. 3954/1994

La applicazione di una sanzione pecuniaria da parte del giudice della ricusazione, prevista dall'art. 44 c.p.p., è conseguente ad una valutazione largamente discrezionale, senza costrizione di parametri riferiti alla pretestuosità o alla manifesta infondatezza della dichiarazione di ricusazione; tale discrezionalità, che comunque non fa venir meno l'obbligo della motivazione, può tuttavia trovare sufficiente giustificazione dal contesto dello stesso provvedimento e dalle ragioni esposte per la reiezione della ricusazione.

Cass. pen. n. 2814/1993

Ai fini della irrogazione della sanzione pecuniaria per l'ipotesi di decisione di inammissibilità (o di rigetto) della dichiarazione di ricusazione, con la locuzione «parte privata che l'ha proposta» il legislatore ha inteso riferirsi alla parte in senso sostanziale e cioè alla parte privata che sia fornita della legitimatio ad causam e non anche a chi ne abbia la rappresentanza o il potere di agire in sostituzione e vece.

Cass. pen. n. 1140/1993

Nel giudizio di cassazione avverso provvedimento in tema di ricusazione del giudice, è discrezionale la condanna del ricorrente alle spese, anche in caso di declaratoria di inammissibilità, stante la particolare natura del procedimento di ricusazione che è previsto nell'interesse della giustizia. (Nella specie, il ricorso era stato proposto dal magistrato — oggetto dell'istanza di ricusazione e successivamente da essa astenutosi — avverso il provvedimento di rigetto della richiesta, da lui avanzata al giudice della ricusazione, di revoca dell'ordinanza di ammissibilità della stessa).

Cass. pen. n. 982/1992

L'art. 44 del vigente codice di procedura penale, a differenza dell'art. 71 del codice abrogato, afferma la possibilità, ma non l'automaticità, della condanna di chi abbia proposto una dichiarazione di ricusazione rigettata o dichiarata inammissibile al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende. Conseguentemente, in conformità con i principi generali, anche la pronuncia di una tale condanna deve essere, a pena di nullità, sorretta da adeguata motivazione.

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