1. Sulla ricusazione di un giudice del tribunale o della corte di assise o della corte di assise di appello decide la corte di appello; su quella di un giudice della corte di appello decide una sezione della corte stessa, diversa da quella a cui appartiene il giudice ricusato(1).
2. Sulla ricusazione di un giudice della corte di cassazione decide una sezione della corte, diversa da quella a cui appartiene il giudice ricusato.
3. Non è ammessa la ricusazione dei giudici chiamati a decidere sulla ricusazione.
Note
(1)
Tale comma è stato sostituito dall'art. 173 d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, a decorrere dal 2 giugno 1999. Il testo previgente recitava: «1. Sulla ricusazione del pretore decide il tribunale; su quella di un giudice del tribunale o della corte di assise o della corte di assise di appello decide la corte di appello; su quella di un giudice della corte di appello decide una sezione della corte stessa, diversa da quella a cui appartiene il giudice ricusato». Come già avvenuto per altri articoli, a seguito della soppressione della figura del pretore, sono intervenute delle modifiche che hanno interessato anche la norma in esame: vi è stata, infatti un'elisione al cenno della ricusazione del pretore.