(massima n. 2)
In materia di ricusazione del giudice, deve essere seguita la procedura prevista dall'art. 127 c.p.p. solo quando la dichiarazione di ricusazione sia assistita da un fumus boni iuris che ne giustifichi il passaggio all'esame del merito, non quando sia ritenuta prima facie infondata, sì da poter essere dichiarata inammissibile con la procedura de plano e cioè «senza ritardo», come recita l'art. 41, primo comma c.p.p.