(massima n. 1)
In materia di ricusazione, la condanna alla sanzione pecuniaria in caso di dichiarazione di inammissibilitą o di rigetto della dichiarazione di ricusazione č prevista soltanto a carico della parte privata in senso sostanziale e non anche di chi, in virtł di procura speciale, si sia limitato a presentare la dichiarazione, per conto e in vece di quella. (Annulla senza rinvio, App. Roma, 24 marzo 2005).