(massima n. 1)
Il magistrato che sia stato oggetto di istanza di ricusazione non è legittimato a impugnare i provvedimenti del giudice della ricusazione emessi a norma degli artt. 41, secondo e terzo comma, e 39 c.p.p., essendo principio fondamentale dell'ordinamento processuale che il giudice non può essere nello stesso tempo parte, né divenire controinteressato rispetto alle istanze delle parti private, siccome portatore di esigenze personali, da far valere in sede del procedimento incidentale e, conseguentemente, in sede di gravame.